Si considerano figli equiparati:
- i figli adottivi e quelli affiliati del lavoratore deceduto
- i figli naturali non riconoscibili dal lavoratore deceduto, per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall'art. 279 del codice civile
- i figli naturali non riconoscibili dal lavoratore deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio, ai sensi degli art. 580 e 594 del codice civile
- i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del lavoratore deceduto
- i figli naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del lavoratore deceduto
- figli postumi nati il 300° giorno dalla data di decesso del padre
- figli che avendo i requisiti per il diritto, alla data di morte del genitore, erano coniugati




