Sul Giornale di Brescia un'analisi della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 42, comma 5, del D.L.gs 151/2001 nella parte in cui non prevede per il figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, il diritto a fruire del congedo in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura

BRESCIA - La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 42, comma 5, del D.L.gs 151/2001 nella parte in cui non prevede per il figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, il diritto a fruire del congedo in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura. Secondo il dispositivo della sentenza, pertanto, il congedo può essere riconosciuto al figlio convivente del portatore di handicap grave, qualora non vi siano altri soggetti idonei a rendersene cura. Hanno titolo a fruire del congedo i lavoratori dipendenti secondo un ordine di priorità che si riporta di seguito. Ha la precedenza il coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa. In seconda battuta i genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: che il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge; che il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo; che il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.
Seguono, in ordine di priorità, i fratelli o le sorelle, alternativamente, conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, qualora si verifichino le seguenti condizioni: che il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, se coniugato e convivente col coniuge, il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo o, il medesimo, abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame. I fratelli e le sorelle mantengono lo stesso diritto anche nel caso in cui entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili. Per ultimo il figlio, convivente con la persona in situazione di disabilità grave, ma solo nelle seguenti quattro condizioni. Che il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, se coniugato e convivente col coniuge, si trovi in una delle seguenti situazioni: il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo; il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo; entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili; il genitore portatore di disabilità grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi.
Qualora il genitore, portatore di disabilità grave, abbia altri figli conviventi, deve essere presente una delle seguenti situazioni: questi figli (diversi dal richiedente il congedo) non devono prestare attività lavorativa o essere lavoratori autonomi; i figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) devono avere espressamente rinunciato a godere del congedo per il suddetto genitore, nel medesimo periodo; il portatore di disabilità grave non deve avere fratelli o non convivere con alcuno di essi. In quest'ultimo caso, cioè un fratello convivente, il fratello convivente non deve prestare attività lavorativa o essere lavoratore autonomo oppure deve avere espressamente rinunciato a godere, per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi, del congedo. L'Inps ha dato indicazione alle proprie sedi di riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto. Attenzione perché l'indennità si prescrive nel termine di un anno decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo.
(12 agosto 2009)




