NIPOTI MINORI
Requisiti:
- purché a carico del nonno o della nonna deceduti, sono equiparati ai figli legittimi e legittimati, e quindi inclusi tra i destinatari diretti della pensione ai superstiti
- nel caso di nipote di età inferiore ai 18 anni, occorre che questo sia stato mantenuto dall'assicurato o dal pensionato deceduto che si trovi in una situazione di bisogno per la quale non sia autosufficiente economicamente.
Nel caso in cui i nipoti non siano orfani, la presenza di uno o di entrambi i genitori non è di ostacolo al riconoscimento della pensione solo nel caso in cui venga dimostrato che nessuno dei genitori è in condizione di provvedere al mantenimento del figlio o dei figli, sia perché essi non svolgono alcuna attività lavorativa sia perché non hanno fonti di reddito (Sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 1999).
A FRATELLI E SORELLE quando mancano o non hanno diritto il coniuge, i figli, i nipoti o i genitori.
Requisiti:
- essere celibi o nubili
- essere inabili al lavoro, anche se di età inferiore ai 18 anni
- non essere titolari di pensione diretta o indiretta
- essere a carico del fratello alla data del decesso
- avere un reddito non superiore al l'importo del trattamento minimo maggiorato del 30%.
AI GENITORI quando mancano o non hanno diritto il coniuge, i figli o i nipoti.
Requisiti:
- che alla data della morte del lavoratore o del pensionato abbiano almeno 65 anni
- che non siano titolari di pensione diretta o indiretta
- che risultino a carico del assicurato o pensionato deceduto e con un reddito non superiore all'importo del trattamento minimo maggiorato del 30%.
Per informazione sulla quota di pensione spettante ai nipoti, fratelli e sorelle, genitori consultare la scheda:
Pensione di reversibilità - Quote di pensione - Condizione reddituale
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Sentenza della Corte Costituzionale del 20 maggio1999, n. 180: Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.




