La richiesta di concessione del trattamento di pensione d'inabilità richiede che l'iscritto, indipendentemente dall'età anagrafica, sia in possesso di:
- 5 anni d'anzianità contributiva, anche non continuativi, dei quali almeno 3 versati nei 5 anni precedenti la cessazione dal servizio
Calcolo della pensione
Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l' età alla cessazione ed il compimento dell'età pensionabile.
In ogni caso l'importo del trattamento di pensione non può superare né l'ottanta per cento della base pensionabile, né l'importo spettante nell'ipotesi d'inabilità dipendente da causa di servizio e, l'anzianità di servizio da computare non può superare il limite di 40 anni, previsto per legge.
Reversibilità
La prestazione è reversibile ai superstiti nel caso la persona deceduta fosse già titolare di pensione d'inabilità (art. 1, comma 2, D.M. 187/97).
Altrimenti, se il decesso avviene prima della concessione della pensione, la prestazione può assumere la connotazione di trattamento indiretto o reversibile solo nell'ipotesi in cui la richiesta di concessione di tale prestazione sia stata, a suo tempo, presentata dal pensionato, ovvero dall'iscritto, successivamente deceduto.
In tale caso gli organi competenti procederanno all'accertamento postumo dello stato d'inabilità.
(Il riconoscimento presuppone sempre la presentazione dell'istanza da parte dell'iscritto in quanto ai superstiti del medesimo non è concessa la predetta facoltà).
Incompatibilità
Deve esservi risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio. Infatti il trattamento pensionistico d'inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro dipendente ed autonomo, sia in Italia che all'estero.
Incumulabilità con la rendita Inail
Non è cumulabile con l'eventuale rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, erogata dall'INAIL, se riferita allo stesso evento o causa.
Come
Per ottenere questo tipo di prestazione è necessario inoltrare al datore di lavoro la seguente documentazione:
- domanda, in carta semplice, di concessione del trattamento pensionistico d'inabilità
- certificato medico rilasciato dal medico di base (ovvero medico di famiglia), attestante la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa se cessato domanda all'INPDAP
Presso la sede provinciale dell'INPDAP, tramite il datore di lavoro.
La visita medico - collegiale
Gli accertamenti sanitari sono di competenza delle Commissioni Mediche istituite presso gli Ospedali Militari.
Durata della prestazione
La prestazione, salvo eventuale revisione, è a carattere vitalizio.
Fonte: www.inpdap.it
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 8 agosto 1995, n. 335: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (G. U. 16 agosto 1995. n.190)
- Decreto Ministeriale 8 maggio 1997, n. 187: Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria (G.U. 30 giugno 1997, n. 150)
- Legge 12 giugno 1984, n. 222: Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile (G.U. 16 giugno1984, n. 165)
- Circolare INPDAP 29 marzo 1996, n. 21: Legge 8 agosto 1995, n. 335 - Modifiche al calcolo della pensione (G.U. 12 aprile 1996, n. 86, S.O)
- Circolare INPDAP 24 ottobre 1997, n. 57: D.M. 187/97. Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, 12° comma, della legge 335/95, concernente l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria (G.U. 4 novembre 1997, n. 257)
- Legge 8 agosto 1991, n. 274: Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi (G.U. 26 agosto 1991, n. 199, S.O.)
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