E’ la pensione che, alla morte del lavoratore pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare.
La normativa vigente presso Assicurazione Generale Obbligatoria, sul diritto e la misura della pensione ai superstiti è stata estesa a tutte le forme di previdenza esclusive o sostitutive di detto regime (art. 1, comma 41, Legge 8 agosto 1995, n. 335).
E’ considerata pensione di reversibilità quando la persona, al momento del decesso, era già titolare di pensione diretta:
- di vecchiaia
- di anzianità
- di inabilità al lavoro
In caso di decesso di un lavoratore gia pensionato, la pensione spetta:
AL CONIUGE: il diritto alla pensione è automatico.
AI FIGLI:
- minori di18 anni
- maggiori di 18 anni ma totalmente inabili al lavoro e a carico del genitore alla data del decesso
- studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa
- studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa (perde il diritto il minore dei 26 anni "fuori corso")
Hanno diritto anche i figli equiparati:
Legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge.
AI GENITORI:
Quando mancano o non hanno diritto il coniuge, i figli e nipoti, in presenza di determinati requisiti.
AI FRATELLI E SORELLE:
Quando mancano o non hanno diritto il coniuge, i figli, i nipoti o i genitori, in presenza di determinati requisiti.
AI NIPOTI MINORI:
Purché a carico del nonno o della nonna deceduti. Sono equiparati ai figli legittimi e legittimati e quindi inclusi tra i destinatari diretti della pensione di reversibilità.
Quote di pensione
La pensione è concessa ai superstiti in diversa misura e corrisponde ad una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata al lavoratore pensionato deceduto.
Per informazione sulle quote di pensione spettanti ai superstiti consultare la scheda:
Pensione di reversibilità: Quote di pensione - Condizione reddituale
Pensione ai superstiti e rendita INAIL
Le pensioni ai superstiti con decorrenza dal 1° luglio 2000, sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata dall’INAIL in caso di morte per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° luglio 2000 che, per effetto della legge 335 del 1995 di riforma del sisitema pensionistico, sono state sospese o ridotte, non possono essere cumulate con le rendite INAIL fino alla data del 30 giugno 2000. Dal 1° luglio 2000 sono cumulabili con la rendita vitalizia.
Domanda
La domanda di pensione ai superstiti va presentata compilando il modulo apposito reperibile presso gli uffici INPS , direttamente o tramite un ente di Patronato riconosciuto dalla legge.
Allegati
Alla domanda vanno allegati:
- atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non è mai stata pronunciata sentenza di separazione con addebito; che il coniuge superstite non abbia contratto nuovo matrimonio
- libretto di pensione del defunto, se era già pensionato
- certificati anagrafici indicati nel modulo o dichiarazioni sostitutive di essi che possono essere rilasciate anche presso gli uffici dell’INPS
Decorrenza
La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell’assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
Ricorso
Nel caso in cui la domanda di pensione ai superstiti venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell’INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
- presentato agli sportelli della Sede dell’INPS che ha respinto la domanda
- inviato alla Sede dell’INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno
- presentato tramite un Ente di Patronato riconosciuto dalla legge
Al ricorso devono essere allegati tutti i documenti ritenuti utili per l’esame del ricorso stesso.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 8 agosto 1995, n. 335: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (G.U. 16 agosto 1995, n. 190, S.O.)
- Legge 12 giugno 1984, n. 222: Revisione della disciplina della invalidità pensionabile (G.U. 16 giugno 1984, n. 165)
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818: Norme di attuazione e di coordinamento della Legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (G.U. 17 settembre 1957, n. 231)
- Legge 21 luglio 1965, n. 903: Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale (G.U. 31 luglio 1965, n. 190)
- Circolare INPS 29 novembre 2000, n. 198: Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 478 del 31 ottobre 2000. Valutazione del requisito del carico richiesto per i figli maggiorenni inabili ai fini del diritto alla pensione ai superstiti
- Delibera Consiglio di Amministrazione INPS 12 settembre 1980, n. 206: Accertamento del carico per figli ed equiparati ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari
- Legge 29 febbraio 1980, n. 33: Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 , concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285 , sull’occupazione giovanile (G.U. 29 febbraio 1980, n. 59)
- Circolare INPS 24 dicembre 1991, n. 289: Quesiti vari in materia di prestazioni pensionistiche. Chiarimenti
- Circolare INPS 10 luglio 2001, n. 137: Titolare di pensione ai superstiti in quanto figlio inabile
- Legge 8 novembre 1991, n. 381: Disciplina delle cooperative sociali (G.U. 3 dicembre 1991, n. 283)




