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Pensione di reversibilità - Attività lavorativa dei figli inabili

L'inizio di attività lavorativa, anche part - time, successiva alla liquidazione della pensione, determina la perdita della stessa, qualunque sia il reddito ricavato dall'attività lavorativa. La perdita del diritto è definitiva: la pensione di reversibilità non può essere ripristinata neanche in caso di cessazione dell'attività lavorativa (Circolare INPS 289/1991).

Eccezione di attività lavorativa per i figli inabili
L'articolo 46 della Legge 28 febbraio 2008, n. 31 (conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge del 31 dicembre 2007, n. 248) stabilisce che l'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali (di cui l'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381), o presso datori di lavoro che assumono le persone disabili con convenzioni di integrazione lavorativa, (di cui l'art. 11 della Legge 12 marzo 1999, n. 68), con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata non preclude il conseguimento della pensione di reversibilità.

L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti  incrementato del 30 per cento.

La finalità terapeutica dell'attività svolta sarà accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.

E' importante verificare, prima d'intraprendere una attività lavorativa, se la stessa rientra tra quelle stabilite dalla norma.

 

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Pensione di reversibilità per i figli


RIFERIMENTO NORMATIVO

Legge 28 febbraio 2008, n. 31: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria