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Lavoratori invalidi

Pensione indiretta e indennità una tantum

PENSIONE INDIRETTA
In caso di morte di un lavoratore assicurato, non ancora titolare di pensione, viene riconosciuta la pensione indiretta ai familiari superstiti se la persona deceduta era in possesso dei seguenti requisiti contributivi (art. 9, R.D.L  636/1939art. 4, Legge  222/1984):
  • almeno 15 anni di contribuzione versati in tutta la vita assicurativa

    oppure

  • almeno 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte
Per questo trattamento pensionisto valgono le stesse modalità e presupposti, così come l'entità e decorrenza già indicati per la pensione di reversibilità.

Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti assicurativi e contributivi sono considerati utili anche i periodi di titolarità dell'assegno ordinario di invalidità nei quali non sia stata svolta nessuna attività lavorativa.

INDENNITÀ UNA TANTUM
L'indennità una tantum viene concessa agli eredi del lavoratore assicurato deceduto nel caso in cui non sussista, per mancanza di requisiti,  il diritto alla pensione di reversibilità (pensione diretta) o alla pensione indiretta.

Nel sistema contributivo l'indennità è pari all'importo mensile dell'assegno sociale, moltiplicato per gli anni di contribuzione in possesso dell'assicurato deceduto.

Spetta alle seguenti condizioni:
  • mancanza dei requisiti per la pensione indiretta (cinque anni di contribuzione, di cui almeno tre versati nel quinquennio precedente la data del decesso)
  • mancanza del diritto alla rendita INAIL in conseguenza della morte del lavoratore
  • presenza dei requisiti reddituali previsti per l'assegno sociale

Nel sistema retributivo l'indennità è liquidata in proporzione all'entità dei contributi versati, purché nel quinquennio precedente la data della morte, risulti versato almeno un anno di contributi.



RIFERIMENTI NORMATIVI
  • Legge 12 giugno 1984, n. 222: Revisione della disciplina della invalidità pensionabile (G.U. 16 giugno 1984, n. 165)

  • Legge 8 agosto 1995, n. 335: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (G.U. 16 agosto 1995, n. 190, S.O.)

  • Legge 21 luglio 1965, n. 903: Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale (G.U. 31 luglio 1965, n. 190)

  • Regio Decreto Legge 14 aprile 1939, n. 636:  Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità.

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