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Invalidità civile: Provvidenze economiche

Invalidi civili - Indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento per invalidità civile è stata istituita con la Legge 18/1980.

Età
Non sono previsti limiti di età, l’indennità è prevista al solo titolo della minorazione, cioè senza considerare l’età dell’invalido.
Quindi spetta anche ai minori di 18 anni e agli ultra 65enni.

Per le persone ultra 65enni, non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa, il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età   (art. 6, D.Lgs. 509/1988).
Infatti l’art. 6 del D. Lgs. 509/1988 ha modificato in tal senso l’art. 2 della Legge 118/1971 introducendo un 3° comma che, in relazione a le persone ultrasessantacinquenni, non pone la condizione dell’impossibilità, ma delle difficoltà persistenti a compiere le funzioni proprie dell’età.

Limite di reddito
Nessuno (l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi).

Non sono previsti limiti di reddito, l’indennità è prevista al solo titolo della minorazione, cioè senza considerare il reddito eventualmente posseduto dall’interessato.

Assoggettabilità ad IRPEF
Come le altre prestazioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, l’indennità non è soggetta ad IRPEF  (art. 34, D.P.R. 601/73 – D.P.R. 917/73).

Grado di invalidità

E’ corrisposta nelle ipotesi in cui la competente commissione sanitaria abbia accertato:

  • la totale inabilità per minorazioni fisiche o psichiche
  • l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un’assistenza continua


Incapacità di deambulazione
E’ da intendersi come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante la persona invalida che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione per amelia, dismelia, paralisi, ecc. o non è in grado di controllarla perché affetto da forme neuropsichiche.

Incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita
Va considerata, ai fini dei diritto all’indennità di accompagnamento, come condizione alternativa a quella della non deambulazione. Per atti quotidiani della vita, sono da intendere quelle azioni elementari che espleta quotidianamente una persona normale di corrispondente età e che rendono il disabile, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza (minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita).

Necessità di assistenza continua
Quando l’autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale dei suddetti atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto ad una persona normale di corrispondente età, l’esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l’autosufficienza quotidiana, si concretizza l’impossibilità di compiere autonomamente gli atti di ogni giorno della vita, essendo alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana.

Attività lavorativa
E’ compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. In tal senso, l’art. 1, 3° comma, della Legge 21 novembre 1988, n. 508 espressamente dispone: "Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla legge, l’indennità’ di accompagnamento non e’ incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa…” 


INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E RICOVERO

Invalidi ricoverati in istituti o case di riposo
E’ escluso dal diritto l’invalido ricoverato gratuitamente in istituti pubblici o in case di riposo, che provvedono al suo sostentamento (art. 1, Legge 18/1980).
Per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a totale carico di un ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunga una contribuzione da parte di privati per ottenere un migliore trattamento.
L’indennità non è corrisposta in caso di ricovero in reparti di lungo - degenza o riabilitativi.

E’ corrisposta invece, durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al corso della malattia o durante i periodi di allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese (Corte costituzionale, Sentenza 22-29 aprile 1991, n. 183).

Obblighi periodici
Entro il 31 marzo di ogni anno, gli invalidi civili totali titolari di indennità di accompagnamento devono sottoscrivere la dichiarazione di responsabilità che attesti la sussistenza o meno di ricovero in istituto e in caso affermativo se lo stesso è a titolo gratuito o a pagamento.

Importante
La Suprema Corte di Cassazione, uniformandosi alla pronuncia della Corte Costituzionale, ha inteso la nozione di ricovero come limitata ai soli casi di lunga degenza e terapie riabilitative, escludendo, in questo modo, le situazioni contingenti (Cass. 1436/1998).


Pertanto la prestazione economica potrà essere riconosciuta anche per periodi di ricovero molto brevi, eventualmente inferiori al mese (Cass. 1021/2004).

Ricovero a pagamento
Mentre che il ricovero si considera a pagamento quando l’interessato (o la sua famiglia) corrisponde tutta la retta - base, oppure ne versa solo una parte e l’altra parte sia a carico dell’ente pubblico.
In questo caso l’indennità di accompagnamento non può essere sospesa

Ricovero ospedaliero
Con la recente Sentenza n. 2270 del 02/02/2007, la Suprema Corte di Cassazione intervenendo in tema di indennità di accompagnamento, ha affermato che il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce di per sé l’equivalente del ricovero in istituto, al quale fa riferimento l´ art. 1 della legge n. 18 del 1980 che esclude dall’indennità di accompagnamento gli "invalidi civili ricoverati gratuitamente in istituto".
Il beneficio, invece, è concesso alla persona invalida anche durante il ricovero in ospedale, dove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.

Consulta la scheda:

Sentenza della Suprema Corte - Indennità di accompagnamento e ricovero ospedaliero

L’indennità è dovuta anche durante il periodo di detenzione nella considerazione che in tale periodo non viene meno l’esigenza di assistenza, cui il diritto all’indennità è finalizzato


Indennità di accompagnamento per le persone affette da patologie oncologiche
La Corte di Cassazione con sentenza del 27 maggio 2004, n. 10212 stabilisce che l’indennità di accompagnamento viene riconosciuta anche alle persone affette da patologie oncologiche che, per effetto della chemioterapia non sono capaci di badare a se stesse.

Il diritto al beneficio può essere riconosciuto anche per periodi molto brevi (inferiori al mese)
Così è stato stabilito dalla suddetta sentenza, la quale conferma che la normativa in vigore, Legge 18/1980, non vieta il riconoscimento del diritto di accompagnamento per brevi periodi.
La documentazione va presentata alla ASL.


In caso di mancata concessione dell’indennità di accompagnamento
Nel caso sia stata concessa, in sede di visita medica, un’invalidità al 100% senza il diritto all’indennità di accompagnamento è possibile presentare ricorso giudiziale entro e non oltre 6 mesi dalla data di comunicazione del verbale.
Se detto termine è scaduto l’unica possibilità per ottenere l’indennità di accompagnamento è presentare richiesta di aggravamento all’ufficio invalidi civili dell’ASL di appartenenza.



RIFERIMENTI NORMATIVI