La Sentenza Corte Costituzionale 30 luglio 2008, n. 306 stabilisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 comma 19 Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001) e dell'art. 9 comma 1 Testo Unico Immigrazione, nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento possa essere attribuita alle persone straniere extracomunitarie, soltanto perché esse non risultano in possesso dei requisiti di reddito, già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
La questione è stata sollevata dal Tribunale di Brescia in merito ad una controversia tra una persona di nazionalità albanese da una parte ed INPS e Ministero Economia dall'altra.
La donna, sposata e con due figli minorenni, in Italia da più di sei anni, nel 2005 aveva fatto domanda per l'indennità di accompagnamento dopo un incidente stradale, che l'aveva ridotta in coma. La richiesta era stata respinta perché la donna era priva di carta di soggiorno, che non aveva potuto ottenere per difetto del requisito del reddito.
La Corte Costituzionale, dopo aver ricordato che "l'indennità di accompagnamento - spettante ai disabili non autonomamente deambulanti, o che non siano in grado di compiere da soli gli atti quotidiani della vita, per il solo fatto delle minorazioni e, quindi, indipendentemente da qualsiasi requisito reddituale - rientra nelle prestazioni assistenziali e che, più in generale, anche nella terminologia adottata dalla Corte di Strasburgo, attiene alla «sicurezza o assistenza sociale»", ha precisato che le scelte del Legislatore connesse alla individuazione delle categorie dei beneficiari - necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie - debbano essere operate, sempre e comunque, in ossequio al principio di ragionevolezza.
La Corte Costituzionale ha giudicato manifestamente irragionevole subordinare l'attribuzione di una prestazione assistenziale quale l'indennità di accompagnamento - i cui presupposti sono la totale disabilità al lavoro, nonché l'incapacità alla deambulazione autonoma o al compimento da soli degli atti quotidiani della vita - al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza del soggiorno in Italia che richiede per il suo rilascio, tra l'altro, proprio la titolarità di un reddito.
Per la Corte Costituzionale, dunque, l'art. 80 comma 19 Finanziaria 2001, che aveva modificato l'art. 41 Testo Unico Immigrazione e stabilito che le provvidenze economiche in campo sociale - tra le quali rientra l'indennità di accompagnamento - sono concesse solo alle persone straniere titolari di carta di soggiorno, viola i seguenti articoli della Costituzione:
- art 2 - Diritti inviolabili
- art. 3 - Principio di uguaglianza
- art. 32 - Diritto alla salute
- art. 38 - Diritto all'assistenza sociale
Inoltre, per la Corte Costituzionale la normativa vigente viola anche l'art. 10 comma 1 Costituzione, in quanto tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano anche quelle che, nel garantire i diritti fondamentali della persona indipendentemente dall'appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti delle persone straniere, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato.
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