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Invalidità civile: Provvidenze economiche

Pensione di invalidità per persone straniere

La Sentenza Corte Costituzionale 23 gennaio 2009, n. 11 ha stabilito che il legislatore non può negare la pensione di inabilità alle persone straniere invalide civili, che soggiornano legalmente ed in modo continuativo in Italia, solo perché sprovvisti del reddito necessario e sufficiente per ottenere il permesso di soggiorno CE.

La Corte Costituzionale ha così confermato il proprio orientamento già espresso con la Sentenza 30 luglio 2008, n. 306, con la quale aveva riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento anche alle persone straniere non titolari di permesso di soggiorno CE.

La Sentenza giunge a seguito della questione sollevata dal Tribunale di Prato in merito ad una controversia in materia di assistenza obbligatoria promossa contro l'INPS da una persona di nazionalità albanese legalmente soggiornante in Italia dal 2000, riconosciuta invalida totale e permanente con necessità di assistenza continua dopo un grave incidente stradale verificatosi nel 2003, alla quale era stata rigettata la domanda per la concessione della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento, in quanto non in possesso di carta di soggiorno.

La Corte Costituzionale ha richiamato la Sentenza 30 luglio 2008, n. 306 sul diritto all'indennità di accompagnamento, in cui i principali motivi di quella decisione coincidevano con la intrinseca irragionevolezza del complesso normativo della Legge n. 388/2000 e la disparità di trattamento che esso determina tra persone italiane e persone straniere legalmente e non occasionalmente soggiornanti in Italia: tali motivi sussistono a maggior ragione anche con riguardo alla pensione di inabilità.

Per la Corte Costituzionale "Mentre, infatti, l'indennità di accompagnamento è concessa per il solo fatto della minorazione, senza che le condizioni reddituali vengano in alcun modo in rilievo, la pensione di inabilità è preclusa dalla titolarità di un reddito superiore ad una misura fissata dalla legge. La subordinazione dell'attribuzione di tale prestazione al possesso, da parte dello straniero, di un titolo di soggiorno il cui rilascio presuppone il godimento di un reddito, rende ancor più evidente l'intrinseca irragionevolezza del complesso normativo in scrutinio".

 

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Consulta la Sentenza:

Sentenza Corte Costituzionale 23 gennaio 2009, n. 11:  Pensione di inabilità per cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia anche se sprovvisti di permesso di soggiorno CE