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Invalidità civile: Provvidenze economiche

Provvidenze economiche per ciechi civili

Le provvidenze economiche sono concesse dopo la verifica dei requisiti sanitari effettuata dalla competente commissione medica.
La domanda per l’accertamento dell’invalidità civile deve essere presentata presso l’Azienda ASL (Ufficio Invalidi Civili) competente per territorio, ossia quella di effettiva residenza dell’interessato. 

CIECHI ASSOLUTI
Sono considerati ciechi assoluti, coloro che in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria siano riconosciuti affetti da cecità totale per causa congenita o contratta, non dipendente da causa di guerra, di servizio o infortunio sul lavoro. I benefici economici ai quali si ha diritto sono:

Pensione non reversibile
E’ richiesto che gli interessati si trovino in stato di bisogno economico, che viene rapportato all’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), prendendo in considerazione solo il reddito personale e non quello dell’eventuale coniuge (art. 14-septies, Legge 33/1980). 

  • Il beneficiario deve avere compiuto 18 anni
  • Al compimento del 65° anno di età, la pensione non si trasforma in assegno sociale
  • Non è soggetta ad IRPEF

Indennità di accompagnamento 
E’ concessa ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età dell’interessato. Quindi non è soggetta a reddito e spetta anche ai minori di 18 anni e alle persone ultra 65 enni.

  • Non è soggetta ad IRPEF

La legge 31 dicembre 1991, n. 429 ha stabilito che a decorrere dal 1°marzo 1991 la misura dell’indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti è pari a quella spettante agli invalidi di guerra affette da cecità assoluta e permanente.

CIECHI PARZIALI O VENTESIMISTI
Sono considerati ciechi parziali, o ventesimisti, coloro ai quali, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stato riconosciuto un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione, per causa congenita o contratta, non dipendente da guerra, servizio o infortunio sul lavoro. I benefici economici ai quali si ha diritto sono:

Pensione non reversibile
E’ richiesto che gli interessati si trovino in stato di bisogno economico, che viene rapportato all’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), prendendo in considerazione solo il reddito personale e non anche quello dell’eventuale coniuge (art. 14-septies, Legge 33/1980).

  • Non sono previsti limiti di età. Quindi spetta anche ai minori di 18 anni e alle persone ultra 65 enni
  • Non è soggetta ad IRPEF

Indennità speciale
E’ concessa ai ciechi parziali al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età dell’interessato. Quindi non è soggetta a reddito e spetta anche ai minori di 18 anni e alle persone ultra 65 enni

  • L’indennità spetta nella misura intera anche nel caso in cui la persona affetta da cecità sia ricoverata in istituto
  • Non è soggetta ad IRPEF.

A partire dalla data suddetta, per ottenere l’indennità speciale è necessaria espressa richiesta dell’interessato

CIECHI DECIMISTI
Sono considerati ciechi decimisti, coloro ai quali, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria siano riconosciuti avere un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione (tra 1/10 e 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione). Il beneficio economico al quale si ha diritto è:

Assegno vitalizio
Con l’istituzione della pensione a favore dei ciechi assoluti e dei ciechi parziali (ventesimisti), l’assegno vitalizio è stato soppresso.

Continua ad essere erogato solo a coloro che ne erano già in godimento nel 1962 (anno di entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962 n. 66, che ha riformato la materia delle provvidenze economiche in favore dei non vedenti). 
E' richiesto che gli interessati si trovino in stato di bisogno economico, che viene rapportato all’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), prendendo in considerazione solo il reddito personale e non quello dell’eventuale coniuge (art. 14-septies, Legge 33/1980).

  • Non è soggetto ad IRPEF

Limiti reddituali
I ciechi assoluti, ciechi parziali (ventesimisti) e ciechi decimisti per avere diritto alla pensione e assegno vitalizio non devono superare un determinato limite di reddito stabilito annualmente dalla relativa normativa.



RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Messaggio INPS 21 settembre 2005, n. 31976: Computabilità del reddito della casa di abitazione ai fini del riconoscimento del diritto a pensione di invalidità civile.
  • Legge 10 febbraio 1962, n. 66: Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili (G.U. del 07.03.62, n. 61)
  • Legge 27 maggio 1970, n. 382: Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili (G. U. 23 giugno 1970, n. 156)
  • Legge 21 novembre 1988, n. 508: Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti ( G.U. del 25 novembre 1988, n. 277)
  • Legge 3 aprile 2001, n. 138: "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici" (G. U. del 21 aprile 2001, n. 93)
  • Legge 9 agosto 1954, n. 632: Istituzione e compiti dell’Opera nazionale per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a vita.
  • Legge 3 aprile 2001, n. 131: "Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale" (G. U. del 19 aprile 2001, n. 91)
  • Legge 28 marzo 1968, n. 406: "Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall’Opera nazionale ciechi civili"  (G.U. 17 aprile 1968, n. 98)
  • Legge 31 dicembre 1991, n. 429: "Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati." (G.U. 10 gennaio 1992, n. 7)
  • Legge 22 dicembre 1979, n. 682: "Aumento della indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti"  (G. U. 8 gennaio 1980, n. 6)
  • Legge 29 febbraio 1980, n. 33: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sull’occupazione giovanile."  (G. U. 29 febbraio 1980, n. 59)
  • Legge 8 ottobre 1984, n. 660: "Interpretazione autentica dell’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33" (G.U. 11 ottobre 1984, n. 281)
  • Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992: "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti."(G. U. 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.), modificato con D.M. 14 giugno 1994 (G.U. 1°luglio 1994)