Benefici economici per gli invalidi civili - Requisiti
La domanda per l'accertamento dell’invalidità civile deve essere presentata presso l’Azienda ASL (Ufficio Invalidi Civili) competente per territorio, ossia quella di effettiva residenza dell’interessato.
Ai fini dei benefici economici è richiesto un grado minimo di invalidità del 74% e sono concessi a seguito dell’accertamento sanitario effettuato dalla competente commissione medica.
Secondo la percentuale di invalidità riconosciuta le provvidenze economiche previste per gli invalidi civili sono:
Pensione di inabilità
Con percentuale del 100% e di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65.
- Non è incompatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
- Il beneficiario deve avere compiuto 18 anni
- Al compimento del 65° anno di età, la pensione si trasforma in assegno sociale
- Non è soggetta ad IRPEF
Assegno mensile
Con percentuale dal 74% al 99% e di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65.
- Il beneficiario deve avere compiuto 18 anni
- Al compimento del 65° anno di età, la pensione si trasforma in assegno sociale
- Non è soggetto ad IRPEF
Indennità di accompagnamento
E’ concessa agli invalidi civili totali (100%), non autosufficienti, senza limite di età e al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età dell’interessato.
Quindi non è soggetta a reddito e spetta anche ai minori di 18 anni e alle persone ultra 65 enni.
- Non è soggetta ad IRPEF
Indennità di frequenza
Il beneficio è previsto solo per i minori di 18 anni ai quali sia stata riconosciuta difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria età. E’ concessa anche ai minori ipoacusici.
Il diritto a percepire l’indennità è subordinato alla frequenza di una scuola o di un centro specializzato nel trattamento terapeutico o riabilitativo.
- Non è soggetta ad IRPEF
NOTE
Limiti reddituali
Per avere diritto alla pensione d’invalidità, all’assegno mensile e all’indennità di frequenza non bisogna superare un determinato limite di reddito stabilito annualmente dalla relativa normativa.
Questo significa che è richiesto che gli interessati si trovino in stato di bisogno economico, che viene rapportato all’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), prendendo in considerazione solo il reddito personale del richiedente (art. 14-septies, Legge 33/1980).
Calcolo del reddito personale
Ai fini del diritto all’assegno, si considera il limite di reddito relativo all’anno in cui l’assegno deve essere corrisposto e si confronta tale limite con i redditi percepiti dall’invalido nell’anno precedente.
Autocertificazioni di fine marzo per i titolari di indennità di accompagnamento
Entro il 31 marzo di ogni anno, gli invalidi civili totali titolari di indennità di accompagnamento devono sottoscrivere la dichiarazione di responsabilità che attesti la sussistenza o meno di ricovero in istituto e, in caso affermativo, se lo stesso è a titolo gratuito o a pagamento.
Autocertificazione di fine marzo per i titolari di assegno mensile di invalidità
Entro il 31 marzo di ogni anno, gli invalidi civili parziali, di età compresa fra i 18 e i 65 anni, titolari di assegno mensile di assistenza devono adempiere ad alcuni obblighi tesi a verificare la persistenza dei requisiti previsti.
Secondo la nuova normativa, per il diritto all'assegno mensile di assistenza, il requisito, (oltre alla percentuale di invalidità e il limite di reddito), non è più l'iscrizione alle liste speciale di collocamento e di essere incollocati al lavoro ma di non svolgere attività lavorativa. L'interessato dovrà autocertificare questa condizione attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'INPS. La prestazione economica verrà concessa per il tempo in cui tale condizione sussiste.
Maggiorazione delle provvidenze economiche
Agli invalidi civili titolari di pensione o assegno di invalidità, di età inferiore a 65 anni, in presenza di determinati requisiti reddituali, e’ concessa una maggiorazione di € 10,33 mensili, per tredici mensilità, ai sensi dell’art. 70, 6° comma , Legge 388/2000 (Finanziaria 2001).
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Tabella generale delle provvidenze economiche
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Messaggio INPS 21 settembre 2005, n. 31976: Computabilità del reddito della casa di abitazione ai fini del riconoscimento del diritto a pensione di invalidità civile.
- Legge 30 marzo 1971, n. 118: Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili (G.U. 02.04.1971, n. 82)
- Legge 21 novembre 1988, n. 508: Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti (G.U. del 25.11.1988, n. 277)
- Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509: Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della Legge 26.07.1988, n. 291 (G.U. del 26.11.1988, n. 278)
- Legge 12 giugno 1984, n. 222: Revisione della disciplina della invalidità pensionabile (G.U. del 16.06.1984, n. 165)
- Legge 29 febbraio 1980, n. 33: Conversione in legge, con modificazioni, del D.Legge 30.12.1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del S.S.N., per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla Legge 01.06.1977, n. 285, sull’occupazione giovanile (G.U. del 29.02.1980, n. 59)
- Legge 29 dicembre 1990, n. 407: Disposizioni diverse per l’attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 (G.U. del 31.12.1990, n. 303)
- Legge 30 dicembre 1991, n. 412: Disposizioni in materia di finanza pubblica (G.U. del 31.12.1991, n. 305)
- Legge 11 ottobre 1990, n. 289: Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla Legge 21.11.1988, n. 508, recante norma integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili ed ai sordomuti e istituzione di una indennità di frequenza per i minori invalidi (G.U. 17 ottobre 1990, n. 243)
- Decreto Ministeriale 31 ottobre 1992, n. 553: "Regolamento recante disposizioni per l’accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte dei mutilati ed invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti, nonché per l’eventuale revoca delle prestazioni e per la disciplina del diritto di opzione, in attuazione dell’art. 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407" (G.U. 30 gennaio 1993, n. 24)




