Sentenza n. 8060 del 27.04.2004
L' indennità di accompagnamento può essere riconosciuta anche se c'è la possibilità di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, tipici dell'età, ma la persona non è in grado di uscire e camminare da sola fuori dalla propria abitazione.
La Cassazione, con la sentenza 8060/2004, ha respinto il ricorso del ministero del Tesoro volto a negare il diritto all'indennità, riconosciuto in appello dal tribunale di Milano, a una persona in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, come lavarsi, nutrirsi e muoversi autonomamente, seppure a fatica, nella propria abitazione.
Il tribunale ha ritenuto rientri nei parametri dell'"autoinsufficienza", per il diritto all'indennità, la riconosciuta impossibilità della persona di uscire dall'abitazione per provvedere alle proprie necessità.
La Suprema corte aderisce a questa interpretazione, confermando che l'impossibilità di "autonoma deambulazione", ai sensi dell'articolo 1 della legge 18/1980, ben può identificarsi con l'incapacità di uscire di casa senza accompagnamento.
Si tratta di una sentenza importante, spiega l'avvocato Aldo Andrea Cassi, che ha patrocinato la causa: «Spesso le persone anziane raggiungono un certo livello di autosufficienza domestica, ma restano recluse in casa per l'impossibilità di uscire da sole».
In precedenza, con la sentenza 1003/2003, la Cassazione aveva sancito che l'accertamento sanitario, volto a stabilire l'esistenza o meno dell'incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita, riguarda solo le comuni attività del vivere quotidiano, che costituiscono anche il presupposto naturale per una vita di relazione e sociale, e che la natura assistenziale dell'indennità non consente di concederla al di fuori dei casi tassativamente indicati, senza possibilità di interpretazione estensiva. È pertanto rilevante che il caso in questione sia stato ricondotto nella tipologia prevista dalla legge 18/1980, che tutela gli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche, e prevede l'erogazione dell'indennità di accompagnamento a chi non è in grado di camminare o svolgere da solo gli atti quotidiani, purché non sia ricoverato in strutture con pagamento della retta a carico dello Stato o di altro Ente pubblico.
Consulta la Sentenza
- Legge 11 febbraio 1980, n. 18: Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (Pubblicata nella G.U. 14 febbraio 1980, n. 44)
Fonte: Il Sole-24 Ore - DIRITTO & SENTENZE - Data: Lunedì, 21 giugno 2004




