Un solo accompagnatore, pullman inacessibile: Angelo non partecipa alla gita. Il parere dell’Anffas: da parte della scuola una “condotta discriminatoria”. Al giudice civile possibile chiedere intervento di urgenza o, a cose fatte, il risarcimento del danno

ROMA - Una scuola che organizza una gita d'istruzione ma non mette in essere comportamenti coerenti per consentire la partecipazione di tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità, di fatto pratica una discriminazione nei confronti degli studenti disabili: in casi come questi, è competente il giudice civile ordinario che, se il tempo è sufficiente, può emettere un provvedimento per impedire la discriminazione, o, se il danno è già compiuto (cioè se la gita d'istruzione si è già tenuta senza la partecipazione del ragazzo con disabilità) può riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale in via equitativa e secondo parametri discrezionali. Così il Tribunale dei diritti dei disabili dell'Anffas, riunitosi a Ferrara il 10 ottobre, sul caso di Angelo, bambino di dieci anni con disabilità intellettiva e incapacità di deambulazione in quanto affetto da tetraparesi spastica.
La vicenda è così riassunta: la scuola organizza una gita d'istruzione prevedendo che ogni bambino possa essere accompagnato al massimo da un solo genitore. Saputo che al viaggio non parteciperà l'insegnante di sostegno né altra figura assistenziale e che il pullman non disponde di adeguato sollevatore, la famiglia chiede di poter accompagnare il bambino con due persone: un genitore e un assistente. Il dirigente scolastico si oppone: "E' previsto un solo accompagnatore per bambino". Angelo non partecipa alla gita.
Il Tribunale dei diritti Anffas, presieduto da Piero Calabrò, analizzando il caso, afferma che la scelte della direzione scolastica, anche se non deliberate ed espressamente volute, hanno "di fatto discriminato Angelo precludendogli la possibilità di partecipare alla gita". Una discriminazione che "ha evidentemente violato il diritto allo studio del ragazzo". Quali forme di tutela sono in mano al ragazzo e alla sua famiglia? Il Tribunale, nel suo parere, ricorda che sulla vicenda è competente il giudice civile ordinario che da una parte può provvedere al risarcimento del danno anche non patrimoniale e dall'altro può adottare "tutti i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti della discriminazione". Nel fare questo, Angelo e la sua famiglia possono contare sulla legge 67/2006: gli enti riconosciuti con decreto del ministero delle pari opportunità (fra cui anche l'Anffas) possono cioè agire in nome e per conto dell'interessato e intervenire dunque nel giudizio instaurato. Un'assistenza diretta che alla famiglia può semplificare il compito alle famiglie, spesso inesperte nell'agire in giudizio.
Secondo il Tribunale Anffas, in presenza del tempo necessario, sarebbe stato possibile ottenere, con il ricorso, un decreto o una ordinanza che ordinasse l'adozione da parte della scuola dei provvedimenti più opportuni per consentire al ragazzo la partecipazione alla gita. A cose fatte, è comunque possibile il risarcimento del danno non patrimoniale causato al bambino dalla mancata partecipazione al viaggio d'istruzione: tale danno non consiste in una "lesione clinicamente accertabile", ma si concretizza con l'umiliazione e la delusione per la mancata partecipazione al viaggio. L'ammontare del danno sarà dunque deciso dal giudice secondo criteri discrezionali. (ska)
(12 ottobre 2009)





