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Trasporti

Normativa - Legge Regione Veneta - Accessibilità ai servizi di trasporto

Legge Regionale 16 - 2007 - Regione Veneto
Art. 15 Accessibilità ai servizi di trasporto
 

Testo Il Consiglio Regionale della Regione Veneto, ha recentemente emanato una nuova legge regionale, su DISPOSIZIONI GENERALE IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
Qui riportiamo l'articolo 15, relativo all'accessibilità dei servizio di trasporto pubblico

LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007 - Regione Veneto
Art. 15 - Accessibilità ai servizi di trasporto.
1. La Giunta regionale con proprio provvedimento, stabilisce le modalità ed i criteri per l'adeguamento dei servizi dl trasporto pubblico locale, onde consentirne l'utilizzo anche da parte delle persone con disabilità

2. Ai fini di consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto alle persone con disabilità sono concessi contributi alle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale

3. I contributi di cui al comma 2, da assegnare in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento della spesa effettivamente sostenuta, sono assegnati privilegiando le iniziative che consentono la continuità, a bordo dei mezzi di trasporto, de, sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'orientamento degli ipovedenti e ciechi assoluti, installati o da installare a terra presso i centri intermodali passeggeri, le autostazioni e le pensiline di fermata.

A Cura
A.N.G.L.A.T
. - Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti Sede Nazionale