L'accesso ai servizi di trasporto pubblico su gomma
Novità importante in merito all'accesso ai servizi di trasporto pubblico per le persone non vedenti.
La legge 37/1974 concede ai ciechi già il diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa, sia sui mezzi di trasporto che negli esercizi aperti al pubblico, senza tuttavia prevedere pene pecuniarie per chi non rispetta tali disposizioni.
Il legislatore con la Legge 60/2006, ha introdotto significative modifiche alla Legge 37/1974 rendendola a tutti gli effetti impositiva attraverso delle pene pecuniarie che vanno da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.500,00 nei confronti di quei gestori di servizi di trasporto o di esercizi aperti al pubblico che direttamente o indirettamente impediscano od ostacolino il libero accesso alle persone non vedenti ed al proprio cane guida.
Altra novità risulta essere la discrezionalità da parte dei soggetti posti sotto tutela da tale norma, di far indossare la museruola al proprio cane salvo esplicita richiesta da parte dei gestori e/o i passeggeri.
Note
Legge 08/02/2006, n.60
Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico
Art. 1
1. Dopo il secondo comma dell'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano
od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.
Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma.
Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida»
Legge 14/02/1974, n.37
Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico.
Art, 1 - Articolo unico
Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida (2).
I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 (3).
Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma (4).
Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida (5).
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata (6).
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 25 agosto 1988, n. 376 (Gazz. Uff. 31 agosto 1988, n. 204).
(3) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 8 febbraio 2006, n. 60 (Gazz. Uff. 3 marzo 2006, n. 52).
(4) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 8 febbraio 2006, n. 60 (Gazz. Uff. 3 marzo 2006, n. 52).
(5) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 8 febbraio 2006, n. 60 (Gazz. Uff. 3 marzo 2006, n. 52).
(6) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 25 agosto 1988, n. 376 (Gazz. Uff. 31 agosto 1988, n. 204).
A Cura
A.N.G.L.A.T. - Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti Sede Nazionale




