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Il punto

Invalidità, modifiche solo parziali: resta la soglia all'85%, tagli all'accompagno

Emendamenti di maggioranza: l'aumento dal 74 all'85% sparisce per chi ha solo una patologia grave, ma rimane per chi ne ha più d'una meno grave. Misure più stringenti per l'indennità di accompagnamento: a rischio chi conserva un minimo grado di autonomia

cancellare e riscrivere un testo su un foglio

ROMA - Dopo giorni di tira e molla e di mille voci a rincorrersi nei corridoi, la presentazione degli emendamenti alla manovra da parte del relatore di maggioranza Azzolini - ieri sera commissione Bilancio al Senato - porta con sé una modifica parziale all'aumento della soglia di invalidità per l'ottenimento dell'assegno mensile e il restringimento dei termini di ottenimento per le indennità di accompagnamento. Non vengono toccati solo i disabili non autosufficienti, mentre aumentano le responsabilità dei medici facenti parti delle commissioni e i controlli sui "falsi invalidi". Dopo la discussione in Commissione Bilancio, seguirà l'esame dell'Aula e - una volta approvato - la successiva lettura alla Camera. Ecco i provvedimenti previsti con l'emendamento.

INVALIDITA' CIVILE - L'emendamento proposto prevede che l'innalzamento della soglia dal 74% all'85% (che rimane dunque, immutato, nel testo della manovra) non trovi applicazione per "i soggetti affetti dalle minorazioni e malattie invalidanti per le quali il decreto del ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 riconosce una percentuale di invalidità in misura fissa o massima di fascia superiore al 75%". In sostanza, solamente nei casi di patologia unica il limite rimarrebbe quello attualmente in vigore (il 74%), mentre alle persone colpite da una pluralità di patologie che, singolarmente prese e valutate, non raggiungono il 74%, si applicherebbe la nuova soglia dell'85%. La relazione all'emendamento indica in questa seconda categoria il 90% delle situazioni. Sarebbero salvi, in sostanza, coloro che hanno una sola patologia previste nelle tabelle (ad esempio le persone con sindrome di down o gli amputati di spalla o braccio), ma non coloro che hanno più patologie a bassa invalidità: l'assegno sarà riconosciuto solo se la Commissione valuterà una soglia di invalidità all'85% e non più al 74%.

ACCOMPAGNO - Vengono ridefiniti i requisiti medico legali per il riconoscimento e l'ottenimento del contributo attraverso dei piccoli cambiamenti lessicali al testo della legge che disciplina l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento. Questa continuerebbe ad essere riconosciuta "ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche" ma che si trovino non più "nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" ma invece "nella impossibilità permanente di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore". La caratteristica di "permanenza" viene cioè legata all'impossibilità di deambulare: solo chi è permanentemente impossibilitato a deambularla potrà vedersela riconoscere. Ugualmente, l'indennità di accompagnamento è data non più a quanti "non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua", ma a quanti "non essendo in grado di compiere il complesso degli atti elementari della vita, abbisognano di una assistenza continuativa", con lo spostamento dell'accento dunque dagli atti quotidiani della vita all'intero complesso degli atti, e non più qualificati come "quotidiani" ma come "elementari". Dietro il linguaggio tecnico, una scelta che restringerebbe il panorama degli aventi diritto e che, a seconda della sua interpretazione, potrebbe mettere in dubbio l'accompagno per chi è capace di camminare solo grazie ad ausili o protesi o per quei disabili anche gravi che conservano un seppur minimo grado di autonomia nello svolgimento degli atti "elementari" di vita.

VERIFICHE STRAORDINARIE - Niente di nuovo rispetto a quanto già previste dal Decreto Legge 78/2010. L'Inps potrà tuttavia avvalersi, nel corso delle verifiche, anche delle Commissioni Asl. Queste dal 2010 sono infatti integrate con un medico Inps e, nei casi in cui dette Commissioni non rispettino il termine dei tre mesi dalla presentazione della domanda per l'accertamento dello stato di invalidità, l'Inps può nei 15 giorni successivi procedere autonomamente con proprie commissioni. (eb/ska)

(30 giugno 2010)

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