A quasi due mesi dalla condanna dei tre dirigenti Google Italia, citati in giudizio nell'ambito del procedimento "Vividown", arriva la motivazione della sentenza: "Non esiste la sconfinata prateria di Internet dove tutto è permesso"

ROMA - "Non esiste la sconfinata prateria di Internet dove tutto è permesso e niente può essere vietato, pena la scomunica mondiale del popolo del web", ma "esistono leggi che codificano comportamenti che creano degli obblighi che ove non rispettati conducono al riconoscimento di una penale responsabilità": è questo il nocciolo delle motivazioni delle sentenza che il giudice Oscar Maggi ha diramato a circa due mesi dalla condanna dei tre dirigenti Google Italia responsabili di non aver impedito la pubblicazione, sul motore di ricerca, di un video che mostrava un minore affetto da disabilità psichica insultato e picchiato da quattro studenti di un istituto tecnico di Torino.
Condannati lo scorso 24 febbraio dal Tribunale di Milano con l'accusa di diffamazione e violazione della privacy (sei mesi di reclusione inflitti a ciascuno, ma pene comunque sospese), i tre dirigenti coinvolti nel procedimento denominato "Vividown" avevano subitaneamente risposto alle accuse, per bocca di Marco Pancini portavoce di Google, parlando di "un attacco durissimo ai principi fondamentali di libertà sui quali è stato costruito internet".
Di parere opposto il giudice Oscar Maggi che, non solo ha condannato i tre dirigenti, ma ha anche motivato la sentenza con un "alt" all'idea di un mondo virtuale dove tutto è permesso: le regole di comportamento esistono comunque e c'è una responsabilità penale riconducibile - si legge - nel "fine di profitto" e "nell'interesse economico" di Google. Avendo infatti pubblicato il video e avendo lo stesso video avuto un numero impressionante di utenti interessati a vederlo, è apparso evidente il beneficio di natura economica che l'azienda ne avrebbe tratto. Il fatto che Google si configuri come un contenitore, accessibile a tutti, in cui vengono inseriti e divulgati dati, spesso sensibili, ha costituito per il giudice elemento indispensabile a sottolinearne la responsabilità.
"Consapevole del rischio", ma anche carente nella tutela della privacy. L'informativa, si legge, è "del tutto carente o comunque talmente nascosta nelle condizioni generali del contratto da risultare assolutamente inefficace per i fini previsti dalla legge". Per chiarire, infine si legge, "la scritta sul muro non costituisce reato per il proprietario del muro. Ma il suo sfruttamento commerciale può esserlo, in determinati casi e determinate circostanze". (Erica Battaglia)
(16 aprile 2010)





