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Norme processuali

L' autocertificazione

La materia dell'autocertificazione è attualmente disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica del 28 Dicembre 2000 n.445.

L'autocertificazione è una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi.

Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest'ultimo.
La dichiarazione di autocertificazione può sostituire le normali certificazioni e gli atti notori.

Hanno diritto all'autocertificazione:
  1. tutti i cittadini italiani; tutti i cittadini dell'Unione Europea con le stesse modalità dei cittadini italiani; 
  2. tutti i cittadini di paesi extracomunitari residenti in Italia ma limitatamente a dati e fatti che si sono verificati presso fonti italiane (amministrazioni pubbliche e soggetti privati).
Le amministrazioni ed i servizi pubblici (vedi Inps, Enel, Acea, ecc.) sono obbligati ad accettare l'autocertificazione in tutti i casi previsti mentre i privati (banche, assicurazioni, ecc.) ed i tribunali non sono tenuti ad accettare l'autocertificazione. La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
L'autocertificazione può essere fatta in tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione ed in particolare i Comuni, le Scuole, l'Università e la Motorizzazione Civile non possono più chiedere certificati ma solo autocertificazioni.

Come autocertificare

Per autocertificare è sufficiente scrivere una dichiarazione in carta semplice o su appositi moduli messi a disposizione dalle amministrazioni stesse e sui quali è inserito il richiamo alle sanzione penali previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'art. 10 della Legge 31 Dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (art. 48 Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000).

L'autocertificazione: 
  • va firmata dal cittadino interessato senza autentica e senza bollo; 
  • può essere presentata anche da un'altra persona o spedita; 
  • è definitiva ed ha la stessa validità del certificato che sostituisce.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 all'art. 45 prevede i casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione; l'articolo recita testualmente: "sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
  • luogo e data di nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti civili e politici
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
  • stato di famiglia
  • esistenza in vita
  • nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore, del figlio, ecc.
  • tutti i dati a conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile (ad  esempio la maternità, la paternità, la separazione o comunione dei beni)
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (ad esempio l'iscrizione alla camera di commercio)
  • appartenenza a ordini professionali
  • titolo di studio, di specializzazione, di aggiornamento, di formazione, di abilitazione, qualifica professionale, esami sostenuti, qualifica tecnica
  • situazione reddituale o economica, assolvimento di obblighi contributivi
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita Iva e qualsiasi dato contenuto nell'anagrafe tributaria
  • stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione
  • qualità di studente
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
  • non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale
  • non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato
  • vivere a carico.
Come si possono fare le dichiarazioni sostitutive dei certificati?

Scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all'impiegato) o compilando dichiarazioni sostitutive.

Trasmettendo documenti, atti e certificati per fax, per posta o mezzo telematico ed informatico, alle amministrazioni pubbliche.

Quando l'autocertificazione non è ammessa?

L'autocertificazione non è ammessa (art.49, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000):
  • per i certificati medici;
  • per i certificati sanitari;
  • per i certificati veterinari;
  • per i certificati di origine;
  • per i certificati di conformità all'Unione Europea;
  • per i certificati di marchi;
  • per i certificati di brevetti.
I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche per pratica di attività sportiva non agonistica sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica rilasciato dal medico di base con validità di un intero anno scolastico (art.49, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000).

Doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici

I dipendenti pubblici che non accettano le dichiarazioni sostitutive di certificazione e richiedono certificati in tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di accettare la dichiarazione sostituiva, si rendono responsabili del reato di violazione dei doveri d'ufficio.

In alcuni casi il comportamento del pubblico dipendente può sfociare nel reato di rifiuto od omissione di atti d'ufficio, previsto dal codice penale all'articolo 328, con conseguenti sanzioni di tipo penale. Questo reato può comportare sanzioni disciplinari che possono arrivare fino al licenziamento.

Chi è obbligato ad accettare l'autocertificazione

Tutte le amministrazioni pubbliche devono accettare l'autocertificazione, nonché i servizi pubblici, cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l'erogazione di energia, il servizio postale o le reti telefoniche. Qualche esempio? Aziende municipalizzate come l' Enel, le Poste (ad eccezione del servizio Bancoposta), la Rai, le Ferrovie dello Stato, la Telecom, le Autostrade, ecc.
Sono esclusi dall'obbligo, invece, i Tribunali ed i privati, come le banche o le compagnie di assicurazione. Ciò non toglie che possano accettare l'autocertificazione, ma per loro si tratta di una facoltà, non di un obbligo.