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Spazi ed edifici pubblici

Stabilimenti balneari accessibili. Sintesi del quadro normativo ed interpretazioni

Realizzazione scheda di Daniela Orlandi


PREMESSA
Alla legge 118/71 risale l'obbligo per gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni di interesse sociale di essere conformi alle disposizioni legate al superamento delle barriere architettoniche.
Gli impianti di balneazione entrano esplicitamente nella normativa sull'accessibilità con la legge 104/92 che stabilisce che le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione e i loro rinnovi siano subordinati al rispetto del requisito della VISITABILITÀ degli impianti (secondo il DM 236/89) e alla "effettiva possibilità di accesso al mare" delle persone con disabilità.
Le modalità applicative della legge 104/92 in relazione agli impianti di balneazione sono quindi fornite dalla Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 280 del 25 marzo 1992.

La legge 494 del 1993 stabilisce infine che anche dove esistono difficoltà strutturali o ambientali l'accesso al mare da parte di persone con disabilità debba essere garantito da "idonee strutture per tratti ortograficamente omogenei di litorale".


RIFERIMENTI NORMATIVI E INTERPRETAZIONI
Si riporta di seguito una sintesi degli articoli tratti dalla normativa di riferimento che riguardano questa tematica, in ordine cronologico, alcuni documenti che ne chiariscono l'interpretazione ed una tabella riassuntiva.

Anno 1990

Circolare Ministeriale - Ministero della Marina Mercantile - 23 gennaio 1990, n. 259
"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (Legge 9 gennaio 1989, n. 13)"

(omissis) "in particolare, nei rilasciandi titoli concernenti concessioni per stabilimenti balneari o comunque strutture connesse alla fruibilità della balneazione, sarà inserita un'apposita clausola la quale prescrive l'obbligo, da parte del concessionario, di apprestare almeno una cabina ed un locale igienico idoneo ad accogliere persone con ridotta od impedita capacità motoria o sensoriale, nonché di rendere la struttura stessa "visitabile" nel senso specificato dall'art. 3 punto 3.1 del decreto 236/1989 sopracitato, soprattutto in funzione dell'effettiva possibilità di balneazione, attraverso le predisposizioni di appositi "percorsi orizzontali".

Anno 1992

Legge 5 febbraio 1992, n. 104
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."

Art. 23 Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative.
(omissis) 3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.

Circolare Ministero della Marina Mercantile 25 marzo 1992
"Legge 5 febbraio 1992 n. 104 art. 23 comma 3 - Visitabilità degli impianti di balneazione da parte di persone handicappate."

(omissis)......"L'entrata in vigore della citata Legge n. 104/92, (omissis) comporta la necessità che già nella prossima stagione estiva gli stabilimenti balneari siano adeguati alle prescrizioni di legge, a meno che il rilascio o il rinnovo del titolo concessorio non si sia già perfezionato prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Per consentire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Legge n. 104, tenuto conto dell'ormai imminente inizio della stagione balneare e della necessità di regolarizzare i rapporti concessori, si dispone che gli occorrenti adeguamenti strutturali realizzabili con impianti di facile rimozione siano consentiti senza aggiuntive formalità istruttorie. Per quanto concerne, invece, le situazioni le quali non possano essere riportate nell'ambito delle prescrizioni derivanti dalle disposizioni in esame se non mediante erezione di opere fisse, si dispone che nel titolo concessorio che occorre comunque rilasciare sia inserita apposita clausola con la quale sia fatto obbligo di presentare nel termine che sarà all'uopo fissato un progetto di adeguamento, con l'avvertenza che il mancato adempimento dell'obbligo comporterà la dichiarazione di decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione. La successiva istruttoria relativa alle occorrenti innovazioni sarà condotta con la massima celerità consentita, richiamando, per l'acquisizione degli occorrenti pareri, le disposizioni di cui all'art. 542 del Regolamento Marittimo, nonché quelle della Legge n. 241/90".

Anno 1993

Legge 4 dicembre 1993, n. 494
Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.

(omissis)......, art. 1, comma 1
"La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari"

(omissis)...; art. 9, comma 1
"Ferma restando la norma di cui all'art. 23, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (a), laddove esistano obiettive difficoltà strutturali e ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare da parte dei soggetti handicappati è comunque garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti ortograficamente omogenei di litorale. L'autorità marittima competente individua entro il 31 dicembre 1993 gli stabilimenti balneari più idonei a dotarsi delle strutture di cui al presente comma e promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale".


Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona - Parere n. CS.252/93H del 19.7.93

Oggetto: non assoggettabilità a concessione edilizia delle opere fisse occorrenti per garantire ai disabili la visitabilità degli impianti balneari.

(omissis)......"...si verifica quando il privato realizzi opere su area del demanio. In tal caso si richiede, oltre alla concessione demaniale, anche la concessione edilizia: a meno che relativamente a quest'ultima la normativa vigente non detti norme particolari, come avviene in alcuni casi per la materia in esame. Infatti, mentre per la prima realizzazione delle strutture balneari i progetti devono contenere le previsioni di cui all'art. 1, comma 3 della Legge n. 13/1989 e secondo le regole generali occorre la concessione edilizia, invece per le innovazioni dirette ad eliminare le barriere architettoniche in edifici preesistenti, non sono soggette a concessione edilizia o ad autorizzazione le opere di cui all'art. 2 della Legge n. 13/1989 e sono soggette al regime autorizzativi di cui all'art. 48 della Legge n. 457/1978 e successive modificazioni ed integrazioni le opere consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio (art. 7 Legge n. 13/1989)".


Anno 1996

Legge 23 dicembre 1996, n. 647
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei".

Art. 8. Disposizioni in materia di demanio marittimo e di barriere architettoniche negli impianti di balneazione.
(omissis) 4. All'esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la visitabilità degli impianti di balneazione, di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano gli articoli 4 e 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13. (omissis).


DEFINIZIONI E APPROFONDIMENTI

Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236
"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."

Art. 2 - Definizioni
(omissis)
H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.


Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."

Art 1
(omissis) 3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso.


QUADRO DI RIFERIMENTO
  • Legge 30 marzo 1971, n. 118
    "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili." Art. 27
  • Legge 9 gennaio 1989, n. 13
    "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati."
  • Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
    "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."
  • Circolare Ministeriale - Ministero della Marina Mercantile - 23 gennaio 1990, n. 259
    "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (Legge 9 gennaio 1989, n. 13)"
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104
    "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" Art. 23
  • Circolare Ministero della Marina Mercantile 25 marzo 1992
    "Legge 5 febbraio 1992 n. 104 art. 23 comma 3 - Visitabilità degli impianti di balneazione da parte di persone handicappate."
  • Legge 4 dicembre 1993, n. 494
    Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.
  • Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
    Parere n. CS.252/93H del 19.7.93
  • Legge 23 dicembre 1996, n. 647
    "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei". Art. 8
  • Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.
    "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."
Riferimenti bibliografici
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ACLI Anni Verdi, Linee guida per gli organismi di gestione delle aree marine protette. Accessibilità e fruibilità delle strutture e dei servizi da parte di un'utenza ampliata alle persone con disabilità, agli anziani, ai bambini, Editoriale Aesse, 2003

(Il volume è stato realizzato col coordinamento scientifico dell'architetto Fabrizio Vescovo.)