Per gli alunni con handicap, la Nota del Dipartimento per i Servizi nel Territorio numero 645 dell’11 aprile 2002 pone particolare attenzione al diritto degli alunni con handicap a partecipare alle gite scolastiche.
La Nota richiama le Circolari del Ministero della pubblica istruzione numero 291 del 14 ottobre 1992 e numero 623 del 2 ottobre 1996 che affidano alla comunità scolastica le scelte e le modalità più idonee per garantire tale diritto.
Nella Nota si legge: “le gite rappresentano un’opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l’attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio".
Al punto 5 la Nota Ministeriale precisa:
"a) l’Istituzione Scolastica, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all’Agenzia di Viaggi la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l’eventuale presenza di assistenti educatori culturali;
b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia".
Al punto 9 si precisa che: "i viaggi d’istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto".
Significa che deve essere anche accessibile qualora vi siano alunni su sedia a ruote. Pertanto l’agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi, un pullman con sollevatore, orari di treni con vetture accessibili, nonché tramite preavviso alle Ferrovie dello Stato, stazioni con sollevatori mobili, qualora le carrozze ferroviarie non li abbiano incorporati, richiesta di preimbarco agli aeroporti per la prevista assistenza di viaggio alle persone con handicap. Il punto 12 prevede che per gli accompagnatori vi sia una gratuità per ogni 15 alunni paganti. Dato il diritto alle pari opportunità, l’alunno con handicap non deve, in via di principio, pagare la persona che l’accompagna.
L’accompagnatore non deve essere necessariamente l’insegnante dell’attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).
Qualora in una classe di scuola superiore vi sia un compagno maggiorenne che offra la sua disponibilità, può essere egli stesso l’accompagnatore, facilitando una più autonoma e normale partecipazione del compagno.
In caso negativo, bisogna insistere con il Dirigente scolastico e se necessario fare intervenire il docente utilizzato presso il GLH del Provveditorato o l’ispettore coordinatore del GLIP, al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla Legge numero 104 del 1992, dalla Legge numero 67 dell’1 marzo 2006 e dalle circolari succitate.
Riferimenti normativi






