In base all’articolo 5 dell’atto di indirizzo del 24 febbraio 1994, il PEI è il documento contenente la sintesi coordinata dei tre progetti (didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione) di cui si prevede, nell’articolo 13 comma 1 lettera a della Legge 104 del 1992, una forte integrazione a livello scolastico ed extrascolastico.
Contiene:
- finalità e obiettivi didattici;
- itinerari di lavoro;
- tecnologia;
- metodologie, tecniche e verifiche;
- modalità di coinvolgimento della famiglia.
Il Piano educativo individualizzato è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione, di cui ai primi quattro commi dell’articolo 12 della legge 104 del 1992.
Il PEI è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12, "congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico", in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell’alunno.
- si definisce entro il secondo mese dell’anno scolastico;
- si verifica con frequenza, possibilmente trimestrale;
- verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà.
Riferimenti normativi:




