L'articolo 68 della Legge del 17 maggio 1999 numero 144 stabilisce che per esercitare l'obbligo formativo un giovane, a 15 anni, può scegliere di proseguire:
- nella scuola per conseguire un titolo di studio;
- nella formazione professionale regionale per conseguire una qualifica;
- nella sua formazione lavorando come apprendista.
Il Decreto Legislativo numero 77 del 15 aprile 2005 sostituisce l'obbligo scolastico con il diritto-dovere di istruzione e formazione.
L' articolo 1 comma 3 del suddetto Decreto dice:
(...)
La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano...
(...)
In conclusione, l'articolo 2 comma 3 dello stesso Decreto, stabilisce che "I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di frequentabilità delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297...".
Riferimenti normativi
- Decreto Legislativo del 15 aprile 2005 numero 77;
- Decreto Interministeriale del 3 dicembre 2004;
- Legge del 28 marzo 2003 numero 53;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000 numero 257;
- Circolare Ministeriale del 7 aprile 2000 numero 109;
- Accordo Conferenza Stato-Regioni del 2 marzo 2000;
- Legge del 17 maggio 1999 numero 144;
- Decreto Legislativo del 16 aprile 1994 numero 297.




