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Piano Educativo

Obbligo formativo

L'obbligo formativo si configura come diritto/dovere all'istruzione e alla formazione fino a 18 anni che si concretizza in un'offerta integrata tra istruzione, formazione professionale e lavoro che giovani e adulti possono scegliere sulla base di un proprio percorso individuale coerente con i bisogni di sviluppo propri e del contesto economico.

L'articolo 68 della Legge del 17 maggio 1999 numero 144 stabilisce che per esercitare l'obbligo formativo un giovane, a 15 anni, può scegliere di proseguire:
  • nella scuola per conseguire un titolo di studio;
  • nella formazione professionale regionale per conseguire una qualifica;
  • nella sua formazione lavorando come apprendista.
Un'ulteriore possibilità è rappresentata dai percorsi integrati di istruzione e formazione (OFI), che le scuole possono progettare e realizzare insieme alle agenzie di formazione professionale ed ai soggetti pubblici e privati del mondo del lavoro, in relazione ai fabbisogni formativi indicati dalle Regioni e dagli Enti locali da esse delegati. I percorsi integrati sono finalizzati a potenziare la capacità di scelta degli alunni ed a facilitare i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione professionale.

Il Decreto Legislativo numero 77 del 15 aprile 2005 sostituisce l'obbligo scolastico con il diritto-dovere di istruzione e formazione.
L' articolo 1 comma 3 del suddetto Decreto dice:
(...)
La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano...
(...)

In conclusione, l'articolo 2 comma 3 dello stesso Decreto, stabilisce che "I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di frequentabilità delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297...".

Riferimenti normativi