La Corte Costituzionale con la Sentenza del 22 febbraio 2010 numero 80 (depositata il 26 febbraio 2010), ha dato ragione a una famiglia che era ricorsa in appello al Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, contro il Tar di Catania che aveva negato la richiesta di ore aggiuntive, rispetto a quelle concesse dall'Ufficio scolastico, alla figlia con certificazione di grave disabilità. La Sentenza ha dichiarato incostituzionali l'articolo 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 (Finanziaria 2008) nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e l'articolo 414 nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, numero 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga perché in contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 34 e 38 della Costituzione.
Adesso il Ministero dovrà rivedere la normativa amministrativa sulla riapertura delle deroghe e le famiglie potranno richiedere, se motivate, ore aggiuntive di sostegno entro giugno, dal momento che in luglio, il Ministero dovrà assegnare le ore documentate e richieste.
Riferimenti normativi:
- Sentenza della Corte Costituzionale del 22 febbraio 2010 numero 80 (depositata il 26 febbraio 2010)
- Legge del 24 dicembre 2007 numero 244;
- Legge del 27 dicembre 2002 numero 289;
- Decreto Ministeriale del 24 luglio 1998 numero 331;
- Legge del 27 dicembre 1997 numero 449;
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994.




