Nel testo definitivo del decreto legge ormai in vigore è confermato per il nuovo anno scolastico il blocco del contingente dei docenti di sostegno agli stessi livelli di quest'anno. La nuova formulazione però fa salva la possibilità di autorizzazioni in deroga per le situazioni di "particolare gravità"

ROMA - "Per l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104". E' quanto recita l'articolo 9 comma 15 della manovra pubblicata il 31 maggio in Gazzetta ufficiale. Nel testo si conferma il blocco dell'organico degli insegnanti di sostegno ma si dispone dunque una deroga per le situazioni più gravi. Nello stesso testo, all'articolo 10 comma 5, si specifica con quali modalità è necessario verificare la sussistenza della situazione di handicap degli alunni: la condizione è accertata dalle Aziende sanitarie, mediante appositi controlli collegiali. Inoltre si dispone che i componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap siano responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dalla stessa legge 104, la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Per Salvatore Nocera, vicepresidente della Fish (Federazione italiana per il superamento dell'handicap), la manovra alla fine "ha rispettato la sentenza della Corte costituzionale almeno sotto il profilo formale. Ora il problema sarà l'applicazione pratica", osserva però Nocera. Le scuole che riterranno necessari insegnanti di sostegno in più, "in base alla particolare gravità dell'handicap e alle effettive esigenze dell'alunno, dovranno quindi avanzare richiesta agli Uffici scolastici regionali. Ed è qui che ci sarà un tira e molla in cui i dirigenti scolastici e i presidi dovranno trovare il coraggio di insistere". Se così non sarà, o "se ci saranno delle restrizioni, le famiglie potranno tornare a fare ricorso al giudice" in base al dettato della sentenza costituzionale n. 80 del 2010. Il disposto della Consulta ha sancito infatti l'illegittimità del limite massimo al numero dei posti di sostegno e la possibilità di assumere insegnanti in deroga in presenza di studenti disabili gravi.
Ma per il vicepresidente della Federazione italiana per il superamento dell'handicap è interessante far notare anche "il riferimento esplicito al numero delle ore di sostegno fatto nel piano educativo individualizzato di ogni alunno disabile, che devono essere esclusivamente finalizzate all'istruzione e all'educazione e quindi solo agli aspetti scolastici", e contenuto nel testo definitivo della manovra anti-crisi. "Si tratta di osservazioni giuste e dalla portata chiarificatrice", conclude Salvatore Nocera. (dp/mt)
(2 giugno 2010)





