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Inchieste

Scuole paritarie, vietato rifiutare studenti disabili: si rischia perdita status

I dirigenti degli istituti che non accettano alunni disabili in classe violano la legge e rischiano grosso: secondo le Linee guida firmate dal ministro Gelmini può essere loro revocato lo status di paritaria. Ecco gli obblighi assunti durante l'iter

cartello di divieto ai disabili

ROMA - I dirigenti delle scuole paritarie che non accettano alunni con disabilità agiscono in contrasto con la legislazione vigente e corrono un grosso rischio: la perdita per la loro scuola dello status di "paritaria". A prevederlo è un decreto ministeriale (il n° 83) firmato dal ministro Mariastella Gelmini il 10 ottobre 2008: un documento che partendo dalla legge 62/2000 sulla parità scolastica e il diritto allo studio, contiene le Linee guida che regolano le modalità per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento. Un testo chiaro, che dovrebbe essere ben conosciuto anche da quelle scuole che in barba alla legalità negano invece (implicitamente o esplicitamente) un diritto fondamentale del cittadino.

Le Linee guida firmate da Gelmini ricordano che "il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti", impegnando "le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione delle finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola". Ivi compreso, evidentemente, il principio dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Il testo prevede che al momento in cui una scuola chiede il riconoscimento della parità, il gestore o il rappresentante legale deve dichiarare sotto la proprio responsabilità "l'impegno ad accogliere l'iscrizione alla scuola di chiunque ne accetti il progetto educativo, sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che intende frequentare e non abbia un'età inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici". In particolare, il gestore deve dichiarare anche "l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità, con difficoltà specifiche di apprendimento o in condizioni di svantaggio". Alla domanda di riconoscimento - specifica il documento - deve essere allegata anche la documentazione che attesta il numero degli alunni iscritti (o previsti) in ciascuna classe e sezione, "inclusi gli alunni con disabilità, con relativa documentazione specifica".

A procedere alla verifica della completezza e della regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dalla scuola è l'Ufficio scolastico regionale. A questo stesso ufficio, una volta ottenuto lo status di "paritaria", i gestori delle scuole dovranno dichiarare di anno in anno "la permanenza del possesso dei requisiti richiesti". Se però l'Ufficio scolastico regionale accerta a seguito di una sua verifica ispettiva che esiste una "carente rispondenza delle situazioni di fatto ai requisiti di legge" - se cioè viene dimostrato che le norme in materia di inserimento scolastico non vengono rispettate - la scuola viene invitata a ritornare nella legalità entro il termine di 30 giorni. Se ciò non accade "l'Ufficio scolastico regionale provvede alla revoca della parità", che ha sempre effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è disposta. Per la revoca dello status di scuola paritaria è sufficiente la "perdita anche di uno solo dei requisiti" previsti dalla normativa. (ska)

(25 febbraio 2010)

Alunni con disabilità, il no delle scuole private: "Iscriveteli alle statali"

bambine leggono insieme un libroInchiesta sull'inclusione scolastica degli studenti con disabilità nelle scuole private paritarie: molti non li accettano, consigliando ai genitori di rivolgersi alle scuole pubbliche. E dove vengono iscritti, ai genitori spesso tocca pagare di tasca loro l'insegnante di sostegno. Ecco cosa prevede la normativa e quello che succede sul territorio...