Utilizzo di personale docente abilitato, organi collegiali democratici, inserimento di alunni stranieri o con disabilità: nel dettato della legge 62/2000 le prerogative da rispettare per potersi fregiare dello status di "scuola paritaria"

ROMA - E' la 62 del marzo 2000 la legge cardine relativa alla parità scolastica e al diritto allo studio e all'istruzione. Un testo che parla di diritti, ma snocciola anche un lungo elenco di requisiti ai quali attenersi e che sono fondamentali per potersi fregiare dello status di scuola "paritaria": fra questi, l'obbligo dell'applicazione delle norme in vigore sull'inserimento degli studenti con disabilità e l'utilizzo di personale docente abilitato. Una normativa che la dice lunga sugli obblighi, oltre che sulle prerogative, dei quali le scuole paritarie sono investite.
Il testo di legge specifica che "il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" e che queste seconde - a partire dalla scuola per l'infanzia - "corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie" e sono caratterizzate da alcuni "requisiti di qualità ed efficacia". Cosa la legge assicura alle paritarie private? "Piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico", fermo restando che "l'insegnamento è improntato ai princípi di libertà stabiliti dalla Costituzione". Detto che "il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso" e che "non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa", le scuole paritarie - afferma il testo di legge - "svolgendo un servizio pubblico accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap".
A termini di legge, la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti. Le scuole devono possedere una serie di requisiti, ad iniziare da un "progetto educativo in armonia con i princípi della Costituzione, un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti, l'attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci". E' necessaria poi "la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti, l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica, l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare". Deve essere garantita "l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio" e "l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta - cioè - la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe". Inoltre, l'utilizzo di "personale docente fornito del titolo di abilitazione" e di "contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore" (ma, "in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive", le scuole "possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti").
(25 febbraio 2010)





