AVENTI DIRITTO I parenti e gli affini entro il terzo grado di parentela (nonché il coniuge) di una persona disabile riconosciuta in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della
legge 104, con rapporto di lavoro pubblico o privato, possono usufruire dei permessi di tre giorni mensili di cui all'art. 33 della legge 104.
Per usufruire dei permessi non è richiesta la convivenza con la persona disabile da assistere, ma è necessario:
- che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno (a questo proposito l'INPS prevede alcune eccezioni di seguito specificate);
- che ricorrano i requisiti della continuità ed esclusività dell'assistenza (art. 20 legge 53/2000).
La
circolare INPS n. 80/95 chiarisce:
"E' noto che i gradi di parentela si computano (art. 76 c.c.) conteggiando, per la parentela in linea retta, le generazioni, dal capostipite (escluso) al parente considerato; così ad es. la parentela nonno/nipote è di 2° grado, quella madre/figlio di 1° grado, e così via.
In linea collaterale, invece, si deve risalire dalla persona, generazione per generazione, al capostipite comune e poi così ridiscendere alla persona interessata, sempre escludendo dal conteggio il capostipite: ad esempio il grado di parentela tra fratelli è di 2° grado, quello zio/nipote è di 3° grado, quello tra cugini è di 4° grado (questi ultimi sono perciò esclusi dai benefici della legge).
L'affinità è il rapporto che unisce un coniuge con i parenti dell'altro coniuge (art. 78 c.c.). Il grado di affinità è il medesimo che ha il coniuge con il proprio parente: così ad esempio il grado di affinità suocero/nuora (o suocera/genero) è di 1° grado; quello tra cognati di è di 2° grado, e così via. Si sottolinea che gli affini di un coniuge non sono affini tra loro: così ad esempio la moglie del cognato di una persona non è affine con quest'ultima."
Si tratta di permessi retribuiti e coperti da contribuzione figurativa.
MODALITA' in casi particolari
- I permessi non spettano ai lavoratori a domicilio e agli addetti ai servizi domestici (
Circolare INPS n. 80/95).
- Ne possono usufruire i lavoratori agricoli a tempo determinato solo quando sono occupati con contratto stagionale di durata pari ad almeno un mese, con previsione di attività lavorativa per 6 (o 5 giorni se viene effettuata "settimana corta") alla settimana. (Circolari INPS n. 80/95 e
133/2000).
- L'assegno per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili è erogato anche per le assenze di cui all'art. 33, comma 3 della legge 104/92 (art. 8, comma 17 D.Lgs. 468 del 1/12/1997).
NATURA GIURIDICA DELL'ISTITUTO DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA FRUIZIONE DEI PERMESSI
L'INPS nella circolare n. 53 del 29 Aprile 2008 definisce la natura giuridica dell'istituto di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi. Per fare ciò riprende due principi affermati nella sentenza (5 gennaio 2005 n. 175) della Corte di Cassazione:
1 -
"è il datore di lavoro destinatario dell'obbligo di concessione di tre giorni di permesso mensile a favore del lavoratore che assiste una persona con handicap in situazione di gravità"
2 -
"la circostanza che l'istituto previdenziale sia deputato a restituire al datore di lavoro le somme corrisposte..., attiene esclusivamente all'aspetto economico e non incide sul diritto del lavoratore a beneficiare del permesso retribuito".
Il provvedimento di concessione del beneficio da parte dell'INPS è unicamente di
carattere previdenziale e si concretizza con
un'autorizzazione preventiva al datore di lavoro a compensare le somme eventualmente corrisposte a tale titolo con i contributi obbligatori. Quindi il
datore di lavoro ha il diritto-dovere di verificare in concreto l'esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi.
INPS invece controlla preventivamente la congruità della richiesta con il titolo di legge, a presidio della correttezza dell'erogazione economica.
CONTINUITA' ed ESCLUSIVITA'
INPS
Nelle varie circolari emesse da INPS si richiedeva che l'assistenza fosse prestata in maniera
continuativa ed esclusiva, anche in assenza di convivenza, e si specificava che:
- la
"continuità" consiste nell'effettiva assistenza della persona disabile, per le sue necessità quotidiane";
- per
"esclusività" è da intendersi che il lavoratore richiedente i permessi deve essere l'unico soggetto che presta assistenza alla persona disabile
L'Istituto con la circolare n. 90 del 23 maggio 2007 si è espresso sul punto rivendendo in modo sostanziale e più flessibile questi criteri adeguandosi così agli ultimi orientamenti della giurisprudenza.
Con questa circolare infatti INPS ha stabilito quanto segue: - è irrilevante che nel nucleo familiare della persona disabile in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire assistenza ;
-
la persona con disabilità, o il suo tutore o amministratore di sostegno, può scegliere chi, all'interno della stessa famiglia, debba prestare l'assistenza; - ha stabilito quindi che
l'assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona disabile; - tali permessi possano essere riconosciuti a quei lavoratori che pur avendo residenza distante dall'abitazione della persona disabile offrano però un'assistenza sistematica ed adeguata.
Resta però impregiudicato
il potere organizzativo del datore di lavoro non attenendo la fruizione dei permessi all'esercizio di un diritto potestativo del lavoratore. - il requisito dell'esclusività non deve coincidere con l'assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata.
INPS ritiene infatti compatibile con la fruizione dei permessi il ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto "non profit" ed a personale badante;
- solo il
ricovero a tempo pieno della persona disabile, e cioè per tutte le 24 ore, esclude dal beneficio il familiare.
In questo caso valgono le seguenti eccezioni:
ricovero a tempo pieno, finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo, di un bambino di età inferiore ai tre anni con disabilità in situazione di gravità, per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine entro il 3° grado) nonché, su valutazione del dirigente responsabile del Centro medico legale della Sede INPS, quello della persona con disabilità in situazione di gravità in coma vigile e/o in situazione terminale, contesti questi assimilabili al piccolo minore.
INPDAP La circolare INPDAP n. 34 del 2000 prevede che la fruizione dei permessi è possibile qualora ricorrano i seguenti:
- assistenza prestata al disabile in via continuativa;
- assistenza effettuata in via esclusiva dal lavoratore.
Il
Parere del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13 del 18 febbraio 2008 chiarisce che "l'assistenza va intesa nel senso che il dipendente richiedente i permessi deve essere l'unico lavoratore (soggetto legittimato in base alla normativa specifica) che presta l'assistenza al soggetto disabile, vale a dire che non vi sono altri lavoratori prestanti assistenza che fruiscono di questi permessi per quel soggetto, in linea con l'avviso già espresso dall'INPS (circolare n. 133 del 17 luglio 2000) e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (prot. n. 25/I/0003003 del 28 agosto 2006).
PLURALITA' DI PERSONE DISABILI DA ASSISTERE INPS La circolare
INPS 211/96 prevede che in caso di pluralità di disabili gravi nel nucleo familiare bisognosi di assistenza, può essere riconosciuta al lavoratore, dietro sua specifica richiesta ed al verificarsi di alcune condizioni, la possibilità di cumulare più permessi, sempre, però, nel limite massimo di tre giorni per ogni familiare disabile. Il cumulo dei benefici può essere chiesto dai genitori di figli di età superiore ai 3 anni ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini (entro il 3 grado) del soggetto disabile.
INPDAP (si veda in particolar modo la
circolare n. 34/00)
E' possibile cumulare il beneficio nel caso si assista più persone disabili gravi ed in misura rapportata al numero di persone da assistere a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza o quando il lavoratore non sia in grado, nel limite di soli tre giorni mensili, di soddisfare le esigenze di più familiari disabili, tenuto conto la natura dell'handicap;
E' possibile, inoltre, cumulare il beneficio se il lavoratore ha la duplice qualità di familiare di persona disabile grave e di portatore, lui stesso, di handicap grave. Anche in questo caso il cumulo è consentito a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza.
La fruizione parziale dei giorni di permesso, o delle ore previste in alternativa, non dà diritto al godimento del residuo nel mese successivo.
I permessi non riducono le ferie ma non rientrano nel computo dei giorni "utili" ai fini della corresponsione del compenso incentivante.
Il Parere del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13 del 18 febbraio 2008 afferma che, secondo un'interpretazione letterale dell'art. 20 della legge n. 53 del 2000, non pare configurabile la cumulabilità da parte dello stesso lavoratore dei permessi per assistere più persone disabili in stato di gravità nello stesso nucleo familiare. Infatti, ad avviso del dipartimento, i permessi possono essere fruiti in riferimento ad un'unica persona disabile in quanto
"un'assistenza resa con continuità è logicamente prestata in favore di una sola persona". Il parere aggiunge che
"le amministrazioni, nell'ambito del quadro sopra delineato e nell'esercizio della propria discrezionalità datoriale, debbano individuare a seconda delle circostanze che si presentano i presupposti per la concessione dei permessi". I PERMESSI IN CASO DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE INPDAP (circolare n. 34/2000) part time verticale - permesso mensile di tre giorni ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate.
part time orizzontale
- permesso mensile di tre giorni per intero.
INPS (circolare n. 133/2000) Part time verticale
In caso di contratto di lavoro part time verticale, con attività lavorativa (ad orario pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente.
Il risultato numerico va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore:
Si procede infatti con la seguente proporzione: x : a = b : c (dove "a" corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; "b" a quello dei (3) gg. di permesso teorici; "c" a quello dei gg. lavorativi)
Si riporta un esempio di 8 giorni di lavoro al mese su un totale di 27 giorni lavorativi teoricamente eseguibili (l'azienda non effettua quindi la "settimana corta").
Perciò:
x : 8 = 3 : 27
x = 24 : 27
x = 0,8 (gg. di permesso, da arrotondare a 1).
Nel mese considerato spetterà quindi 1 solo giorno di permesso
ASSISTENZA A PERSONE HANDICAPPATE PER PERIODI INFERIORI A UN MESE
In caso di assistenza per periodi inferiori a un mese vanno proporzionalmente ridimensionati i tre giorni. Quando l'assistenza è inferiore a 10 giorni continuativi non si ha diritto a nessuna giornata o frazione di essa. Per periodi superiori a 10 giorni ma inferiori a 20 spetterà un solo giorno di permesso (circolare INPS 128/03) .
ASSISTENZA DI UN LAVORATORE DISABILE CHE USUFRUISCE DEI PERMESSI
Nel caso in cui si assista una persona disabile che usufruisce per se stesso dei benefici in quanto lavoratore, la circolare INPS n. 128/03 precisa che i giorni di permesso dei due soggetti interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate e se il lavoratore disabile usufruisce dei permessi ad ore,
la persona che assiste può usufruire di 6 mezze giornate, semprechè l'orario di lavoro di chi presta assistenza comprenda le ore di permesso fruite dal disabile.
Sul punto si tenga presente che i recenti messaggi
INPS
n. 15995 del 18 giugno 2007 e n. 16866 del 28 giugno 2007 (di seguito illustrati), prevedono la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso anche frazionandoli in permessi orari ma non
affrontano in modo esplicito il caso della contemporanea fruizione dei permessi da parte del lavoratore disabile e del familiare che lo assiste.
FRAZIONABILITÀ DEI PERMESSI INPS nella circolare 211/1996 consentiva che i permessi a giorni potessero essere frazionati in mezze giornate prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l'orario di lavoro giornaliero di fatto osservato.
INPDAP già nella circolare 34/2000 precisava che tale frazionamento orario potesse essere richiesto nel limite massimo di 18 ore mensili
INPS con il messaggio n. 15995 del 18 giugno 2007 modifica i criteri precedentemente stabiliti con la circolare 211/96 adeguandosi all'orientamento espresso sulla questione dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che, volendo fornire una soluzione unitaria al problema,
ammette la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 della legge 104/1992, anche frazionandoli in permessi orari.
Secondo il messaggio INPS n. 15995 del 18 giugno 2007
tale frazionamento, comunque, non poteva portare al superamento delle 18 ore mensili.
Con il recente
messaggio n. 16866 del 28 giugno 2007 INPS affronta nuovamente la questione della frazionabilità dei permessi fornendo ulteriori istruzioni per il calcolo del numero massimo di ore fruibili nel mese.
A tale proposito INPS ribadisce che
il limite orario mensile opera solo se i permessi vengono utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non in giornate intere. Il massimale di diciotto ore si applica ai lavoratori con orario di lavoro di trentasei ore settimanali articolato in 6 giorni lavorativi. Al fine di quantificare il numero massimo di ore mensili di permesso INPS indica un
algoritmo di calcolo da applicare
alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale:
(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) per 3=ore mensili fruibili. (ad esempio lavoratore con orario settimanale pari a 40 ore su 5 gg. potrà beneficiare di 24 ore di permessi: 40/5 per 3=24) Per i lavoratori con orario normale di lavoro determinato dai CCNL su base plurisettimanale l'algoritmo da applicare è il seguente:
(orario normale di lavoro settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali) per 3=ore mensili fruibili.
Il programma di assistenza (N.B. al momento non è più richiesto da INPS in base alla circolare n. 53 del 29 Aprile 2008. Su questo punto in attesa di eventuali ulteriori disposizioni, e nell'ipotesi che tale programma di assistenza possa essere richiesto dal datore di lavoro descriviamo di seguito quanto previsto da INPS.) Nel messaggio 7 giugno 2007 n. 15021 INPS stabilisce che tale programma deve essere prodotto esclusivamente dai
lavoratori che risiedono o lavorano in luoghi distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità , ma che prestano un'assistenza
sistematica ed adeguata.
Si intendono distanti i luoghi raggiungibili in un tempo superiore a
sessanta minuti. Contenuto generale del "Programma di assistenza": pianificazione motivata delle modalità con cui il lavoratore intende assistere il disabile in situazione di gravità.
Forma: dichiarazione congiunta, del lavoratore e della persona con disabilità.
Elementi della dichiarazione: ? le motivazioni della richiesta (visite mediche programmate in Italia e all'Estero, sostituzione programmata di personale badante, sostituzione di altro familiare nell'assistenza, ecc.);
?
il piano mensile di utilizzo dei permessi.
Tale dichiarazione deve essere
rinnovata annualmente in occasione della richiesta dei permessi.
Il familiare che gode dei permessi deve inoltre informare con tempestività sia il datore di lavoro sia la Sede INPS competente in caso di eventuali variazioni significative (annullamento del programma, ricovero a tempo pieno della persona disabile) mediante riproposta preventiva del programma.