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Permessi e Congedi

Permessi per i lavoratori disabili

La normativa prevede che il lavoratore disabile, con rapporto di lavoro pubblico o privato, in situazione di gravità, ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104 possa usufruire alternativamente dei permessi di tre giorni mensili o di due ore al giorno di cui all'art. 33 della legge 104.
Si tratta di permessi retribuiti e coperti da contribuzione figurativa.

MODALITA' in casi particolari
I permessi non spettano ai lavoratori a domicilio e agli addetti ai servizi domestici (Circolare INPS n. 80/95).
Ne possono usufruire i lavoratori agricoli a tempo determinato solo quando sono occupati con contratto stagionale di durata pari ad almeno un mese, con previsione di attività lavorativa per 6 (o 5 giorni se viene effettuata "settimana corta") alla settimana. (Circolari INPS n. 80/95 e 133/2000).
L'assegno per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili è erogato anche per le assenze di cui all'art. 33, comma 3 della legge 104/92 (art. 8, comma 17 D. Lgs. 468 del 1/12/1997).

CUMULABILITA' DEI PERMESSI

INPS
La circolare INPS n. 53 del 29 Aprile 2008 riconosce la possibilità, per il lavoratore disabile di cumulare i permessi per sè con i permessi per assistere altro familiare disabile.

A questo proposito la circolare n. 53/2008 recita "Si ritiene che il lavoratore con disabilità grave, che già beneficia dei permessi ex lege 104/92 per se stesso, possa anche cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave, senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch'esso in condizioni di disabilità grave".

INPDAP
La circolare Inpdap n. 34/2000 prevede che il lavoratore disabile può beneficiare anche di permessi per assistere un familiare a sua volta disabile (a meno che non ci siano altri familiari che possono prestare assistenza).
ASSISTENZA DI UN LAVORATORE DISABILE CHE USUFRUISCE DEI PERMESSI

Nel caso in cui si assista una persona disabile che usufruisce per se stesso dei benefici in quanto lavoratore, la circolare INPS n. 128/03 precisa che i giorni di permesso dei due soggetti interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate e se il lavoratore disabile usufruisce dei permessi ad ore, la persona che assiste può usufruire di 6 mezze giornate, semprechè l'orario di lavoro di chi presta assistenza comprenda le ore di permesso fruite dal disabile.
Sul punto si tenga presente che i recenti messaggi INPS n. 15995 del 18 giugno 2007 e n. 16866 del 28 giugno 2007 (di seguito illustrati), prevedono la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso anche frazionandoli in permessi orari ma non affrontano in modo esplicito il caso della contemporanea fruizione dei permessi da parte del lavoratore disabile e del familiare che lo assiste.

ALTERNATIVITA' DEI PERMESSI

L'alternatività dei permessi è possibile solo in mesi diversi (circolare INPS 37/1999). La variazione può essere consentita nell'ambito dello stesso mese solo nel caso sopraggiungano esigenze improvvise non prevedibili all'atto della richiesta ed opportunamente documentate. (circolare INPS 133/2000 e circolare INPDAP n. 33/02).

I permessi a giorni possono essere frazionati in mezze giornate prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l'orario di lavoro giornaliero di fatto osservato (circolare INPS 211/96).

Il dipendente INPDAP se sceglie di fruire dei tre giorni mensili può chiedere il frazionamento orario nel limite massimo di 18 ore mensili. Tale limite non è previsto nel caso in cui fruisca dei permessi orari.

Ministero del Tesoro
Gli assicurati del Ministero del Tesoro nel caso optino per le due ore di permesso giornaliero non possono superare le 18 ore mensili (circolare prot. 094909 Ministero del Tesoro del 2000).

I PERMESSI IN CASO DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

INPDAP (circolare n. 34/2000)
part time verticale
 - permesso giornaliero di due ore per ogni giorno di servizio prestato;
 - permesso mensile di tre giorni ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate.
part time orizzontale
 - permesso giornaliero ridotto in proporzione alle ore lavorate, (pertanto, nel caso di prestazione lavorativa inferiore alle 6 ore, il permesso giornaliero si riduce ad 1 sola ora);
 - permesso mensile di tre giorni per intero.

INPS (circolare n. 133/2000)

Part time verticale

In caso di contratto di lavoro part time verticale, con attività lavorativa (ad orario pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente.
Il risultato numerico va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore:
Si procede infatti con la seguente proporzione: x : a = b : c (dove "a" corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; "b" a quello dei (3) gg. di permesso teorici; "c" a quello dei gg. lavorativi)
Si riporta un esempio di 8 giorni di lavoro al mese su un totale di 27 giorni lavorativi teoricamente eseguibili (l'azienda non effettua quindi la "settimana corta").

Perciò:
x : 8 = 3 : 27
x = 24 : 27
x = 0,8 (gg. di permesso, da arrotondare a 1).
Nel mese considerato spetterà quindi 1 solo giorno di permesso


Il numero di ore di riposo spettanti è da rapportare alla durata dell'orario giornaliero di lavoro (2 ore per orario pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso contrario (circolare INPS 80/95 e circolare INPDAP 34/00).

Il riconoscimento dell'handicap ai fini delle agevolazioni lavorative

I criteri per la definizione di handicap ed handicap grave di cui alla legge 104/92. Iter per il riconoscimento. Sintesi delle agevolazioni.

La richiesta dei permessi per il lavoratore disabile

la procedura di richiesta per i dipendenti privati e quelli della p.a.

La normativa sui permessi per il lavoratore disabile

riferimenti di legge

Incidenza dei permessi lavorativi su ferie e tredicesima mensilità

la controversa questione della decurtazione di ferie e tredicesima per chi usufruisce dei permessi di cui alla legge 104/92.