La legge 104/92: “legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, all’art 3 individua i soggetti aventi diritto al riconoscimento dello stato di handicap e stabilisce i criteri per la definizione dell’ handicap che può essere di due tipi:
1) Riconoscimento handicap:
in base al comma 1 si configura come situazione di handicap e viene riconosciuta a "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
2) Riconoscimento handicap grave:
in base al comma 3 si configura come handicap in situazione di gravità e viene riconosciuto quando "la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".
Cosa
Il certificato di handicap è uno dei requisiti per godere di alcune agevolazioni tributarie e fiscali. Inoltre la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di:
-scelta prioritaria tra le sedi disponibili;
- precedenza in sede di trasferimento a domanda” (art. 21 della legge 104/92).
Il certificato di handicap grave, è uno dei requisiti per godere di alcune agevolazioni tributarie e fiscali, determina priorità di accesso nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici (assistenza domiciliare, aiuto personale per la vita indipendente, ecc..) e costituisce un requisito indispensabile per accedere alla fruizione delle agevolazioni previste dall’art. 33 della legge 104/92 e dall’art. 80, comma 2 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge Finanziaria 2001) quali:
- prolungamento dell’astensione facoltativa dal lavoro fino al 3° anno di età del bambino, o, in alternativa, due ore di permesso giornaliero;
- permessi lavorativi per il lavoratore portatore di handicap, per il genitore, coniuge o familiare che assista un portatore di handicap in condizioni di gravità;
- trasferimento di sede e/o scelta della sede di lavoro più vicina alla abitazione per il genitore, coniuge o familiare che assista un portatore di handicap in condizioni di gravità;
- congedo straordinario retribuito di due anni per i genitori di portatori di handicap grave o per i fratelli/sorelle in caso di assenza o impossibilità dei genitori.
La certificazione di handicap e di handicap grave è solo uno dei requisiti per godere delle agevolazioni: devono sussistere altre condizioni specificamente richieste per usufruire di ogni singola facilitazione.
L’accertamento viene effettuato da una apposita commissione medica dell’Azienda USL integrata da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare.
Tale certificazione deve essere inviata, per successivo controllo alla Commissione Medica di Verifica per le pensioni di guerra e di invalidità civile presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha facoltà di fare osservazioni, di sospendere gli effetti, di chiamare, eventualmente a visita diretta o invitare l’Azienda U.S.L. a sottoporre il richiedente ad accertamenti specialistici. Anche le Commissioni mediche di verifica sono integrate, per la valutazione dell’handicap da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare. (art. 42 – comma 6 della legge 24 novembre 2003, n. 326). Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione, senza che la predetta commissione abbia chiesto ulteriori accertamenti, i verbali saranno rinviati alle unità sanitarie locali per la consegna all’interessato.
Si ricordi che:
- non rientra tra i compiti della commissione la concessione dei benefici e delle agevolazioni che conseguono al riconoscimento di handicap e di handicap grave;
- la commissione ha il compito di accertare la minorazione, le difficoltà, le necessità dell’intervento assistenziale permanente e la capacità complessiva individuale residua. Si tratta di una valutazione globale che deve essere effettuata con parametri qualitativi e non quantitativi. In sostanza, la normativa non affida alla commissione la prerogativa di attribuire un valore numerico alla condizione di portatore di handicap (superiore o inferiore ai due terzi);
- le certificazioni di handicap o handicap grave non devono essere confuse con le certificazioni di invalidità civile, invalidità sul lavoro o per servizio, o altre; possono essere rilasciate anche agli invalidi del lavoro, agli invalidi di guerra e alle vittime civili di guerra;
- la situazione di gravità non è legata alla percentuale di invalidità riconosciuta ma al fatto che la minorazione abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
Accertamento provvisorio: qualora la commissione medica di cui all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall’art. 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’unità sanitaria locale da cui è assistito l’interessato. L’accertamento provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione che deve pronunciarsi entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda (Legge 27 ottobre 1993, n. 423, art.2).
L’INPS ha specificato che, per quanto riguarda i medici ospedalieri, può rilasciare il certificato:
- il medico dipendente dell’Ospedale che visita ambulatoriamente la persona e che deve essere specialista nella patologia;
- il medico dipendente dell’ospedale che opera in un reparto specializzato nella cura della patologia.
Può certificare non solo il medico degli ospedali gestiti direttamente dalle AASSLL, ma anche il medico della struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica, vale a dire:
1. aziende ospedaliere, nonché istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici;
2. strutture ospedaliere private equiparate alle pubbliche e cioè: policlinici universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, ospedali classificati o assimilati, istituti sanitari privati qualificati presidi USL; enti di ricerca.
Lo specialista non può esimersi dall’attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico legale idonea ad attestare la situazione di handicap grave.
Infatti non è tanto importante la patologia in sé, ma le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la stessa determina e che vanno esplicitate nel certificato.
La certificazione provvisoria è efficace fino all'accertamento definitivo da parte della commissione (Circolare INPS n. 53 del 29 aprile 2008).
Il lavoratore dovrà allegare alla richiesta:
- copia della domanda presentata alla commissione presso l'Azienda U.S.L. (Circolare INPS n. 53 del 29 aprile 2008);
- dichiarazione liberatoria in cui si impegna, in caso di provvedimento definitivo negativo, alla restituzione delle prestazioni eventualmente utilizzate dopo la conclusione del procedimento (Circolare INPS n. 32 del 3 marzo 2006 e Circolare INPS n. 53 del 29 aprile 2008).
I dirigenti medici dell’Inps non possono rettificare il giudizio espresso nella certificazione provvisoria né in quella definitiva (Circolare INPS n. 32 del 3 marzo 2006).
Per i soggetti con patologie oncologiche, l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap, è effettuato dalle commissioni mediche entro quindici giorni dalla domanda dell’interessato. Gli esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all’esito di ulteriori accertamenti" (Legge 9 marzo 2006, n. 80).
Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli (Art 94 – comma 3 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289-finanziaria 2003 e Circolare INPS 11 luglio 2003, n. 128).
Per i grandi invalidi di guerra, l’attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (Mod. 69) o di copia del decreto concessivo della stessa, può sostituire la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalla competente Commissione ASL (Circolare INPS 11 luglio 2003, n. 128).
Per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 449/97, sono necessari due requisiti:
- riconoscimento dell’handicap, a prescindere dalla sua gravità, ai sensi della L. 104/92
- riduzione o impedimento permanente delle capacità motorie che deve essere espressamente contenuta nel verbale redatto dalle commissioni di cui all’art. 4 della L.104/92.
Nel caso in cui l’interessato abbia già ottenuto il riconoscimento dell’handicap senza essere in possesso della certificazione di riduzione o impedimento permanente delle capacità motorie, può avanzare richiesta alla Azienda USL al fine di ottenere una certificazione aggiuntiva da cui risulti che la propria minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti ai sensi dell’art. 8 della L.449/97. Tale certificazione può essere resa, a discrezione della commissione, sulla base degli atti o procedendo a nuova visita (Circolare Ministero della Salute Direzione Generale Prevenzione Ufficio VDPV. 5/H.F/2/312 del 11 giugno 2003).
PROCEDURA
E’ necessario presentare una specifica domanda redatta su apposito modello che può essere ritirato presso gli uffici invalidi civili del Azienda U.S.L. di residenza.
La domanda deve essere presentata presso gli stessi uffici, corredata da eventuale certificato di invalidità e certificazione medica rilasciata di recente dal medico di base e/o da uno specialista di struttura pubblica. Può essere presentata documentazione sanitaria aggiuntiva come cartelle cliniche, relazione del servizio sanitario pubblico in cui il paziente è seguito e documentazione utile alla valutazione della condizione socio-ambientale (situazione economica, familiare, alloggiativa, ecc).
E’ inoltre importante sapere che:
- al momento della presentazione della domanda non è necessario fornire preliminari informazioni sull’uso che si intende fare della certificazione richiesta;
- se la persona presenta gravi deficit che ne limitano la mobilità o è intrasportabile può essere richiesta visita domiciliare con la certificazione del medico curante che attesta l’impossibilità a recarsi personalmente presso l’ambulatorio del distretto;
- alla visita per l’accertamento dell’ handicap può partecipare il medico di fiducia del paziente;
- lo stato di handicap e di handicap grave può essere riconosciuto per un periodo limitato di tempo (per esempio sei mesi, un anno, due anni), prima della scadenza del periodo prescritto, la persona deve presentare una nuova domanda di accertamento;
- in base alla normativa per la tutela della privacy, la persona che si sottopone all’accertamento può richiedere alla commissione il rilascio di un ulteriore verbale in cui sia omessa la diagnosi (legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni);
- la certificazione sarà consegnata all’interessato o suo familiare fornito di delega;
- l’interessato, già riconosciuto persona handicappata, può produrre la domanda per il riconoscimento della condizione di handicap grave per aggravamento della malattia invalidante, anche sulla base di nuove infermità sopravvenute, e per il peggioramento delle condizioni familiari e socio-ambientali;
- avverso la valutazione dell’handicap non è contemplato il ricorso in via amministrativa (non sono stati previsti né organi, né termini). Il provvedimento è impugnabile in sede giurisdizionale con le modalità previste dalla normativa vigente.




