L'art. 60 del
DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" aveva introdotto - tra le misure volte ad assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro - i tirocini estivi di orientamento, destinati ad adolescenti e giovani, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso università o istituti scolastici di ogni ordine e grado.
Con
Sentenza 28 gennaio 2005 n. 50 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 60 D.Lgs 276/2003 che disciplina i "Tirocini estivi di orientamento" poiché tale materia, riguardando la formazione professionale e non i rapporti di lavoro
, è di competenza esclusiva delle Regioni.
La Suprema Corte ha infatti accolto il ricorso delle Regioni Marche, Toscana ed Emilia Romagna che avevano impugnato l'articolo in esame, in quanto ritenevano che il Governo fosse intervenuto "con normativa di dettaglio nella materia della Formazione Professionale, di competenza esclusiva regionale".
Pertanto ad oggi i tirocini estivi non possono essere utilizzati, non essendo più in vigore la disposizione sopra citata. La materia richiede perciò una nuova regolamentazione impostata nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni.
L'unica tipologia applicabile continua ad essere quella dei tirocini formativi previsti dall'art. 18 della legge n. 196/1997 e dal decreto ministeriale attuativo n. 142/1998.