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Formazione professionale

Le norme antidiscriminazione nella formazione

La direttiva 2000/78/CE sancisce il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e formazione indipendentemente dalla religione o convinzioni personali,
dall'orientamento sessuale, dall'età e dalle disabilità.
La direttiva trova applicazione nel settore pubblico e in quello privato, e riguarda principalmente:
- le condizioni di accesso alla formazione professionale e al lavoro dipendente o indipendente, comprese le possibilità di promozione,
- l'impiego e le condizioni di lavoro, compreso il licenziamento e la retribuzione,
- l'iscrizione a un'organizzazione sindacale.

Il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216 recepisce la direttiva europea 2000/78/CE che sancisce la parità di trattamento in materia di occupazione e formazione indipendentemente dalla religione o convinzioni personali, dall'orientamento sessuale, dall'età e dalle disabilità. 

Il D.L. 216/2003 ha per oggetto la parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro e prevede l'adozione di misure necessarie affinchè tali fattori non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini.

Il principio di parità di trattamento senza distinzioni si applica anche per:

 - l'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali.
 
Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione:

 - le disposizioni che prevedono la possibilità di trattamenti differenziati in merito agli adolescenti, ai giovani, ai lavoratori anziani e ai lavoratori con persone a carico, dettati dalla particolare natura del rapporto e dalle legittime finalità di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale.

Per una informazione più completa e dettagliata consulta le schede qui di seguito richiamate.

Il concetto di discriminazione

Cosa si intende per discriminazione? Per quali motivi si giudica un comportamento come discriminatorio?

Le norme antidiscriminazione in materia di occupazione e di condizioni di lavoro: parte generale

Nozione e definizione di discriminazione, ambito di applicazione ed eccezioni al prinicipio di parità di trattamento

Rassegna Legislativa sulla discriminazione e tutela giudiziaria delle persone con disabilità

Riferimenti di legge sul tema

Tutela giurisdizionale contro atti discriminatori e legittimazione ad agire

La forma della tutela contro gli atti.Chi e come può si può agire.