La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 47 del 3 ottobre 2008, ha risposto ad un quesito del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, in merito alla possibilità di assumere i soggetti riservatari di cui al comma 2, dell'art. 18, della Legge n. 68/1999 anche attraverso la stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 11, della stessa Legge n. 68/1999 precisando che l'istituto delle convenzioni, rispondente alle specifiche esigenze di inserimento graduale e personalizzato, utilizzato ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assunzione di soli soggetti disabili - art. 3 della Legge 68/99 -, non può essere utilizzato per fini diversi, quali, per l'appunto, l'assunzione dei soggetti indicati al comma 2, dell'art. 18, della Legge 68/99.
La risposta in sintesi:
".... In proposito si evidenzia che le convenzioni ex art. 11 cit. costituiscono strumenti d'inserimento mirato, riservati esclusivamente ai soggetti disabili. Infatti, la previsione normativa prevede che "al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti (...) possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge".
Ne consegue che l'istituto delle convenzioni ex art. 11, 12, 12 bis della Legge n. 68/1999, rispondente alle specifiche esigenze d'inserimento graduale e personalizzato, può essere utilizzato ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assunzione dei soli soggetti disabili, in senso stretto, ai sensi dell'art. 3 della stessa Legge e pertanto non sembra possa essere utilizzato a fini diversi, quale l'assunzione dei soggetti indicati al comma 2, dell'art. 18, della Legge n. 68/1999".
Si ricorda che i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge 68/99 sono: gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro, i profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.
La risposta all'interpello intende ribadire che il collocamento mirato è destinato alle persone con disabilità anche se la legge 68/99 prevede esplicitamente la possibilità di effettuare le assunzioni dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 18 con le seguenti modalità:
-
la richiesta di avviamento agli uffici competenti;
-
la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 11 della legge 68/99.




