Le novità introdotte dalla legge n. 247 del 2007 La legge 24 dicembre 2007, n. 247 sul Protocollo Welfare ha inserito, dopo l'articolo 12 della
legge 68/99, l'articolo 12-bis che introduce interventi finalizzati ad agevolare l'assunzione di persone disabili con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento lavorativo attraverso convenzioni per un inserimento di più lunga durata presso i soggetti ospitanti che provvederanno ad assumere direttamente la persona disabile per la durata della convenzione.
Che cosa sono le convenzioni di inserimento lavorativo.
Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione (soggetti conferenti), le cooperative sociali di tipo A e B e loro consorzi; le imprese sociali che svolgono attività finalizzata all'inserimento di lavoratori svantaggiati e disabili, i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione (soggetti destinatari), apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro.
Restano in vigore le convenzioni stipulate con la cosiddetta riforma Biagi (art. 14 Dlgs 276/2003).
La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva con arrotondamento all'unità più vicina.
Requisiti per la stipula della convenzione:
a) individuazione delle persone disabili da inserire, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentita la commissione provinciale tripartita e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;
b) durata non inferiore a tre anni;
c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonchè dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. È' consentito il conferimento di più commesse di lavoro;
d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.
Requisiti dei soggetti ospitanti:
a) non avere in corso procedure concorsuali;
b) essere in regola con le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 626/1994 e successive modificazioni);
c) essere dotati di locali idonei;
d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.
Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:
a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;
b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa; in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse.
La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.
Le modalità e i criteri di attuazione delle convenzioni di inserimento lavorativo saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza unificata.
Riferimenti legislativi:
- Legge 24 dicembre 2007 n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale";
- Legge n. 68 del 12 marzo 1999, pubblicata nella G.U. 23 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" art. 12;
- Legge 381 del 8 novembre 1991, pubblicata in G. U. il 3 dicembre 1991, n° 283 "Disciplina delle cooperative sociali" art. 1, comma 1, lettera b;
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Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155 Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118.