Le possibili convenzioni che si possono stipulare per favorire l’inserimento lavorativo degli iscritti al collocamento mirato
Focus degli esperti di Superabile sul collocamento mirato
Approfondimenti
22 settembre 2024
L’articolo 11 della Legge 68/99 consente alle aziende di firmare convenzioni con il comitato tecnico, come specificato dall’articolo 8, comma 1-bis della stessa legge. L’appena citato comitato tecnico, si occupa di valutare le residue capacità lavorative delle persone con disabilità, di definire gli strumenti e gli accomodamenti ragionevoli, per l’inserimento lavorativo, oltre, appunto, a stipulare le convenzioni con le aziende.
Queste convenzioni consentono ai datori di lavoro di assolvere gli obblighi di assunzione di persone con disabilità. Possibilità estesa dalla legge 247 del 2007, anche alle imprese sociali secondo il decreto legislativo 155/2006 e ai datori di lavoro privati non obbligati dalla norma.
Lo stesso articolo 11 della 68/99 prevede la possibilità di concedere deroghe ai limiti di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, a patto che siano inseriti progetti specifici di inserimento mirato. Il già citato Decreto Legislativo 151/2015 ha poi apportato delle modifiche tese a semplificare le procedure: facoltà di selezionare direttamente la persona con disabilità da impiegare; organizzare tirocini formativi, assunzioni con contratti a termine; possibilità di estendere i periodi di prova oltre quanto normalmente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, a condizione che un esito negativo del periodo di prova, legato alla disabilità del lavoratore, non sia alla base dell’interruzione del rapporto lavorativo.
Sempre l’articolo 11 della Legge 68/99 contempla diverse tipologie di convenzioni.
Le convenzioni ordinarie: dettano tempi e modalità di assunzione flessibili e possono comprendere la scelta nominativa, i tirocini formativi, i contratti a termine e periodi di prova estesi.
Convenzioni di integrazione lavorativa: pensate per le persone con disabilità che presentano specifiche difficoltà di inserimento, in questo tipo di convenzioni devono essere specificate le mansioni, il tutoraggio da parte dei servizi regionali, i controlli periodici sull’andamento del percorso formativo.
Convenzioni con cooperative sociali: stipulate tra servizi provinciali e associazioni rappresentative delle cooperative sociali, per facilitare l’assegnazione di commesse a quest’ultime.
Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative: possono interessare datori di lavoro privati, cooperative sociali, imprese sociali.
Convenzioni di inserimento lavorativo: possono includere anche datori di lavoro che non hanno l’obbligo di assumere persone con disabilità.