Contributo esonerativo dall’obbligo di assunzione di persone con persone con disabilità

Cambia il modello di autocertificazione e le modalità di versamento del contributo esonerativo dall’obbligo di assunzione di persone con persone con disabilità

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22 settembre 2024

L’ ’art.3 della Legge 68/1999 impone al datore di lavoro di assumere un numero di persone con disabilità che varia in funzione del livello occupazionale dell’azienda. Si parla nello specifico, di quote di riserva.  

Le proporzioni sono le seguenti: 

  • 7% dei lavoratori occupati, se i dipendenti assunti sono più di 50 

  • 2 persone con persone con disabilità, se l’azienda occupa tra i 36 e i 50 dipendenti;  

  • 1 lavoratore con persone con disabilità, se le unità lavorative occupate vanno dai 15 a 35 

Tuttavia, in alcuni casi l’obbligo di assunzione di persone con disabilità può essere superato. La normativa consente infatti, di escludere dalla base di computo rappresentato dal numero dei dipendenti occupati in azienda, quei lavoratori che svolgono mansioni pericolose. Ossia a rischio elevato. Si tratta di quelle mansioni che comportano il pagamento di un premio Inail pari o superiore al 60 per mille.  

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici possono autocertificare, l’esonero dall’obbligo di assunzione di persone con disabilità, unitamente al versamento di un contributo esonerativo. 

Il Decreto interministeriale 11 giugno 2024, rivisita la procedura di autocertificazione dell’esonero e le modalità di pagamento del contributo esonerativo. 

Dispone che i datori di lavoro che occupano lavoratori impegnati in lavorazioni a rischio elevato sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di persone con disabilità, la suddetta autocertificazione, esclusivamente per via telematica, tramite la banca dati del collocamento mirato, mediante la compilazione dell’apposito format creato sul portale “Servizi lavoro” del ministero del Lavoro. 

Per accedere alla procedura è necessario essere in possesso di credenziali SPID o CIE.  

Tale procedura sarà operativa dal 1° ottobre 2024 ma, fino al 30 settembre 2024, potranno essere utilizzate le vecchie procedure (decreto 10 marzo 2016).  

I datori di lavoro che già fruiscono dell’esonero devono inviare una nuova autocertificazione, entro il 31 ottobre 2024. Tale autocertificazione sarà valida per l’intero trimestre, in continuità con l’esonero precedente.  

L’importo complessivo del contributo esonerativo viene generato in fase di autocertificazione ma, per ogni lavoratore con persone con disabilità non occupato è pari a 39,21 euro per giorno lavorativo, indipendentemente dal Ccnl applicato. 

Il contributo è calcolato su cinque giorni lavorativi a settimana, per 22 giorni lavorativi al mese. 

Il versamento del contributo esonerativo deve avvenire tramite il sistema nazionale per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, PagoPA. Per favorire un passaggio graduale, fino al 30 settembre sarà comunque possibile effettuare un bonifico bancario, nei 5 giorni lavorativi precedenti l’autocertificazione.