Distinzione tra assegno ordinario di invalidità e pensione ordinaria di inabilità
Distinzione tra assegno ordinario di invalidità e pensione ordinaria di inabilità. Il focus degli esperti di Superabile
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31 agosto 2024
Roma - Entrambi sono prestazioni economiche previdenziali erogate dall’Inps, in base alla legge n. 222 del 1984, ma il cosiddetto IO (assegno ordinario di invalidità) è destinato a persone con patologie fisiche e/o mentali che causano una riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore ai due terzi mentre la pensione ordinaria di inabilità viene erogata solo nel caso in cui la patologia fisica e/o psichica riscontrata comporti una totale e definitiva impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Entrambe le prestazioni possono essere riconosciute solo ai lavoratori del settore privato. Oltre alla riduzione di almeno due terzi della capacità lavorativa, per beneficiare dell’assegno ordinario di invalidità è necessario aver versato un certo numero di contributi previdenziali, ovvero: almeno 5 anni di contributi versati (260 settimane di contribuzione). Di questi, non meno di 3 anni (156 settimane) devono essere recenti, cioè versati negli ultimi 5 anni prima della presentazione della domanda di assegno.
Numerose sentenze giudiziarie sono concordi nello stabilire che i 5 anni di contribuzione necessari (156 settimane), decorrono dalla data di presentazione della domanda. L’assegno è soggetto a tre rinnovi, prima di assumere carattere definitivo.
La fruizione dell’assegno ordinario di invalidità non implica necessariamente la cessazione dell’attività lavorativa quindi il titolare potrà richiedere all’Inps, per ogni 5 anni di lavoro ulteriormente effettuato, il ricalcolo dell'assegno con l’aggiunta dei contributi versati in quel periodo.
Va rimarcato che, durante il periodo di fruizione dell’assegno ordinario di invalidità, l’interessato, anche nel caso in cui smetta di lavorare, maturerà la cosiddetta contribuzione figurativa, utile per il raggiungimento dei requisiti previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dei 67 anni di età: (almeno 20 anni di versamenti).
A differenza dell’assegno ordinario di invalidità, la pensione ordinaria di invalidità - pur rimanendo inalterato l’aspetto legato ai contributi previdenziali necessari – richiede una “totale e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, derivante da menomazioni fisiche e/o mentali”. Pertanto, nel caso in cui le venisse riconosciuta, la persona con disabilità dovrà smettere di lavorare. Entrambe le prestazioni di cui abbiamo parlato possono essere richieste se si ha un’età compresa tra i 18 e i 67 anni.