Certificazione di infortunio sul lavoro o malattia professionale

A cura della Sovrintendenza Sanitaria Centrale Inail

Approfondimenti

Ragazza in sedia a rotelle al tavolino di un bar mentre beve caffè

28 luglio 2024

L’ infortunio lavorativo1 è quell’evento “avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni”; sono da considerarsi come infortunio anche le malattie infettive causate dall’esposizione lavorativa ad agenti infettivi. 

Nell’ambito degli infortuni lavorativi rientrano, anche, quelli avvenuti in itinere2 ovvero “gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti”.

In caso di infortunio lavorativo, la persona infortunata tutelata dall’Inail ha diritto a prestazioni economiche, curative, riabilitative e in caso di danni permanenti anche a prestazioni protesiche e di sostegno al reinserimento sociale, familiare e lavorativo. 

Per poter accedere alle prestazioni previste dall’Istituto è necessario che al lavoratore venga rilasciato un certificato di inabilità temporanea assoluta all’attività lavorativa svolta con diagnosi e prognosi.

Il certificato medico secondo l’art. 21 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, deve essere redatto da “qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore”. 

Tra i doveri professionali del medico rientra, dunque, quello di redigere il certificato medico di infortunio.

Esistono diverse tipologie di certificato di infortunio:

  • il primo certificato, che correda la denuncia di infortuno redatta dal datore di lavoro;

  • il certificato continuativo, con il quale si prolunga il periodo di inabilità temporanea assoluta formulato nel primo certificato;

  • il certificato definitivo, con il quale si attesta il termine del periodo di inabilità temporanea assoluta alla stabilizzazione dei postumi;

  • il certificato di riammissione in temporanea, nel caso in cui il medico rilevi una riacutizzazione del quadro patologico conseguente ad una lesione infortunistica non causata da un nuovo infortunio.

Il primo certificato viene redatto generalmente presso strutture sanitarie pubbliche o dai medici del ruolo unico di assistenza primaria (medico di famiglia).

Il lavoratore, per il rilascio delle certificazioni, può recarsi anche presso le sedi Inail.

Il certificato di infortunio sul lavoro deve essere trasmesso all’Istituto assicuratore, esclusivamente per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione, ovvero, entro 24 ore dal giorno seguente all’intervento di prima assistenza. 

Alla redazione del certificato il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data della sua emissione e i giorni di prognosi.

Per quanto riguarda infine la tematica relativa al pagamento al medico della certificazione, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha stabilito che «nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale» (art. 1, comma 530).