Articolo 7 (Spese di viaggio e di soggiorno) Regolamento Inail per l’erogazione degli interventi
diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli infortunati/tecnopatici per recarsi presso strutture anche diverse da quelle dell’Istituto
Approfondimenti
Contenuti correlati
Allegati
- Inail, Circolare n. 7 Roma, 28 gennaio 2022
- المادة 7 (نفقات السفر والإقامة) لائحة الإينايل Inail لتقديم التدخلات
- Articolul 7 (Cheltuieli de calatorie ¿i de ¿edere). Reglementari INAIL pentru prestarea interventiilor.
- Статья 7. (Расходы на проезд и проживание). Инструкции INAIL по предоставлению вмешательств.
- 第 7 条(差旅和住宿费用) I.n.a.i.l 干预措施规定
16 maggio 2022
Regolamento per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l’autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione.Il Regolamento si articola in quattro Capi, il primo dei quali contiene le disposizioni comuni a tutte le tipologie di interventi, mentre i successivi tre contengono disposizioni specifiche per ciascuna delle tre tipologie dallo stesso definite.
Capo I Disposizioni comuni
Articolo 7 (Spese di viaggio e di soggiorno)
1. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalI’infortunato/tecnopatico per recarsi presso strutture anche diverse da quelle deIl’Istituto, ai fini dell’erogazione degli interventi di cui al presente Regolamento, possono essere rimborsate secondo le modalità e nei limiti indicati nella circolare attuativa.
Capo I Disposizioni comuni
- articolo 1 Principi generali
- articolo 2 Finalità
- articolo 3 Soggetti destinatari
- articolo 4 Categorie degli interventi
- articolo 5 Appropriatezza degli interventi
- articolo 6 Proprietà, comodato d’uso e noleggio dei dispositivi
- articolo 7 Spese di viaggio e di soggiorno
Per approfondire:
Circolare Inail n. 7 del 28 gennaio 2022
3. RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO
L’articolo 7 del Regolamento, nel prevedere il diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli infortunati/tecnopatici per recarsi presso strutture anche diverse da quelle dell’Istituto, lo estende ai casi in cui le strutture in questione siano state individuate dagli stessi infortunati/tecnopatici, nell’esercizio della libertà di scelta terapeutica. Non risulta, infatti, specificato che presso dette strutture gli infortunati/tecnopatici debbano essere stati inviati dall’Istituto. Come da espresso rinvio dell’articolo 7 del Regolamento, le modalità e i limiti del suddetto rimborso sono disciplinati nel paragrafo 11 della presente circolare.
11. PRESTAZIONI ECONOMICHE ACCESSORIE
L’Istituto rimborsa le spese di viaggio all’infortunato/tecnopatico che debba recarsi in località diversa da quella di abitazione per prescrizione, fornitura, collaudo, adattamento, rinnovo e riparazione dei dispositivi di cui al Capo II del Regolamento, per accertamenti e trattamenti sanitari o per l’erogazione di interventi di sostegno di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c).
Le spese di viaggio rimborsabili sono quelle sostenute e documentate per l’uso di mezzi di trasporto pubblico. L’uso del taxi o del mezzo di trasporto privato è consentito quando necessitato dallo stato di salute dell’infortunato/tecnopatico accertato dal Dirigente medico dell’Istituto o dalla insufficienza dei mezzi di trasporto pubblici o di quelli messi a disposizione dall’Istituto stesso.
In caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato il rimborso della relativa spesa sarà effettuato con il criterio vigente per il rimborso spettante ai funzionari di vigilanza dell’Istituto nell’esercizio delle loro funzioni.
Nel caso in cui lo stato di salute dell’infortunato/tecnopatico sia incompatibile con l’utilizzazione di altri mezzi di trasporto, è consentito l’uso dell’ambulanza. Salvo i casi di necessità e urgenza, l’uso del mezzo di trasporto privato, del taxi o dell’ambulanza deve essere previamente autorizzato dalla Sede territorialmente competente.
Il diritto al rimborso delle spese di viaggio è riconosciuto anche quando l’infortunato/tecnopatico debba recarsi presso strutture di un fornitore dallo stesso individuato nell’esercizio della libertà di scelta terapeutica. In questi casi l’Istituto, valutata la necessità del viaggio, rimborsa le spese nel limite dei costi che l’infortunato/tecnopatico avrebbe sostenuto per raggiungere la struttura abilitata all’erogazione dell’intervento più prossima al luogo di abitazione. Il suddetto diritto al rimborso non compete per la fornitura indiretta dei dispositivi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del Regolamento.
L’Istituto, ove necessario per la distanza della struttura erogatrice della prestazione di assistenza protesica dal luogo di abitazione dell’infortunato/tecnopatico, si fa carico anche delle spese sostenute e documentate per il soggiorno. Qualora il soggiorno dell’infortunato/tecnopatico non possa essere garantito presso una struttura residenziale dell’Inail, l’Istituto si fa direttamente carico del pagamento delle spese di soggiorno alla struttura ricettiva esterna presso la quale l’infortunato/tecnopatico è stato alloggiato, individuata secondo criteri di prossimità e di accessibilità per i disabili.
Le stesse modalità si applicano anche all’eventuale accompagnatore autorizzato secondo quanto di seguito specificato. Nei casi in cui l’infortunato/tecnopatico si rechi presso struttura erogatrice dallo stesso individuata nell’esercizio della libertà di scelta terapeutica, l’Istituto rimborsa le spese di soggiorno sostenute e documentate solo nei casi in cui detto soggiorno sarebbe stato necessario anche se l’infortunato/tecnopatico si fosse recato presso la struttura abilitata all’erogazione dell’intervento più prossima al luogo di abitazione. Le suddette spese di soggiorno sono rimborsate, salvo i casi di necessità e urgenza, previa autorizzazione della Sede territorialmente competente. Sono, altresì, rimborsate le spese sostenute e documentate per i pasti.
Il rimborso delle spese per soggiorno e pasti sarà effettuato, comunque, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni vigenti per il trattamento di missione del personale di livello non dirigenziale dell’Istituto. Il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e dei pasti di cui sopra può essere autorizzato anche per l’eventuale accompagnatore, qualora il Dirigente medico della Sede competente ne ritenga necessaria la presenza in relazione alle condizioni psicofisiche dell’infortunato/tecnopatico, prescindendo dalla titolarità dell'assegno per assistenza personale continuativa. I documenti attestanti le spese effettivamente sostenute devono pervenire alla Sede territorialmente competente ai fini della successiva erogazione del rimborso.
Per ulteriori informazioni
- numero verde superabile 800.810.810.
- dall'estero e da mobile al numero 06 455 39 607 (il costo della chiamata è legato al piano tariffario del gestore utilizzato)
- scrivi all'esperto: superabile@inail.it
© Copyright SuperAbile Articolo liberamente riproducibile citando fonte e autore
di Rosanna Giovedi (scheda/foto)