La rampa inclinata per l’accessibilità
Ricorrere all’installazione di una rampa inclinata è una delle più immediate soluzioni di accessibilità, ma cosa non bisogna trascurare?
16 giugno 2022
L’inserimento di una rampa inclinata o di una serie di rampe per superare la barriera costituita dal dislivello consente alle persone con disabilità di accedere agli spazi e realizzare percorsi senza incontrare ostacoli.I requisiti della rampa inclinata sono previsti dal DM 236/89 per consentire una fruizione agevole, autonoma e sicura; orientati a contenere lo sforzo nell’uso della sedia a ruote in condizioni agevoli e prive di pericoli.
Tuttavia, spesso si ricorre in modo “sbrigativo” alla adozione di questa soluzione, che talvolta, anche se nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma, non apporta l’insieme di condizioni migliorative dell’accessibilità, che ne potrebbero e dovrebbero derivare.
Anche in questo caso, come per tutta la progettazione, sono necessarie alcune valutazioni sulle sue caratteristiche per avere un corretto rapporto tra lunghezza e pendenza, oltre a prevedere i requisiti di sicurezza, così da garantirne non solo l’utilizzo ma, soprattutto, la fruizione autonoma e sicura da parte delle persone su sedia a ruote, come prescritto dalla norma.
È necessario approcciare a questa soluzione sapendo che è idonea per superare dislivelli contenuti, dal momento che per le pendenze prescritte dalla normativa lo sviluppo lineare previsto per altezza da superare è piuttosto impegnativo: per la pendenza dell’8% consentita (in alcune circostanze può arrivare all’12%) è di 1 metro per ogni 8 centimetri di altezza da superare. E, che la stessa pendenza dell’8%, richiede uno sforzo notevole nella percorrenza in salita alle persone che utilizzano la sedia a ruote a spinta manuale, che per questo devono essere aiutate, oltre a poter essere pericolosa percorrendola a scendere.
E’ preferibile che la rampa abbia una pendenza non superiore al 5% e che non superi un dislivello di oltre 1.5 metri (nella progettazione è consigliato aumentare la lunghezza per ridurre la pendenza). Mentre, per contenere la lunghezza, la stessa norma prescrive la collocazione ogni 10 metri di sviluppo di un pianerottolo di sosta e comunque non è considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3.20 metri realizzato con rampe inclinate in successione.
Per garantire la sicurezza bisogna, quando non c’è un parapetto pieno laterale alla rampa, collocare un cordolo laterale lungo il bordo in basso, utile a contenere lo sbandamento delle ruote della sedia. In ogni caso è necessario un doppio corrimano su entrambi i lati della rampa.
Per il corrimano solo per altezze superiori a 1 metro (utilizzando i parametri della sicurezza per la difesa da caduta verso il vuoto del D.Lgs 81/08) bisogna prevedere elementi non attraversabili da una sfera di 10 centimetri di diametro.
Inoltre, per la sicurezza degli altri utenti, all’inizio e alla fine della rampa deve essere posta una “striscia” della stessa larghezza della rampa, che per materiale e colore possa essere intercettata in particolare dalle persone con problemi della vista per le quali un inavvertito cambio di pendenza può essere fonte di pericolo.
Non è trascurabile, che per le persone con difficoltà di movimento, che non utilizzano la sedia a ruote, sia particolarmente faticosa la percorrenza di rampe troppo lunghe e che loro e le persone con difficoltà della vista preferiscano utilizzare la scala con corrimano.
Per la massima inclusione nell’uso sulla base delle esigenze espresse dai potenziali utenti è consigliato prevedere entrambe le modalità di superamento del dislivello, preferendo, tuttavia, quando questo non è possibile, la rampa inclinata, per favorire chi non potrebbe adattarsi in nessun modo all’uso della scala: le persone che utilizzano la sedia a ruote.
Riferimenti normativi
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Testo coordinato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
- Ministero dei Lavori Pubblici. Decreto 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche
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di Giuseppina Carella