Esonero dal lavoro notturno per il lavoratore con disabilità
La normativa non prevede uno specifico esonero dal lavoro notturno per le persone con disabilità se non nei casi previsti per la generalità dei lavoratori
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23 novembre 2022
Nella generalità dei casi il lavoro notturno è ammesso.Nei contratti collettivi vengono stabiliti i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo (art. 11-comma 2 decreto legislativo n. 66/2003).
Comunque, la legge prevede di non adibire al lavoro notturno alcune specifiche categorie di lavoratori che godono di particolari tutele e, tra queste, non vi sono i lavoratori con disabilità.
Esonero dal lavoro notturno per le persone con disabilità
La normativa non prevede uno specifico esonero dal lavoro notturno per le persone con disabilità se non nei casi previsti per la generalità dei lavoratori, come per esempio il giudizio di inidoneità al lavoro notturno emesso da organismi preposti al controllo delle condizioni di salute dei lavoratori (Azienda Sanitaria, Commissioni Mediche di Verifica) o dal Medico Competente nello svolgimento dei suoi compiti di sorveglianza sanitaria in base alla normativa sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 41 del Decreto Legislativo n. 81/2008).
In proposito l’art. 11 – comma 1 del decreto Legislativo n. 66/2003 prevede che l'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche, mentre l’art. 14 – comma 1 precisa che la valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o tramite le competenti strutture sanitarie pubbliche o tramite il medico competente, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori.
Inoltre, per quanto riguarda il lavoratore invalido, l’esonero dal lavoro notturno potrebbe essere richiesto o previsto all’atto dell’assunzione o nella convenzione tra il datore di lavoro e il Servizio di collocamento che ha dato luogo all’assunzione in base alle norme sul diritto al lavoro dei disabili che prevedono il collocamento mirato.
Per collocamento mirato dei disabili si intende, infatti, quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
Nella valutazione delle capacità lavorative della persona disabile effettuata in sede di accertamento delle condizioni di disabilità (art. 1 – comma 4 legge 68/99) e svolta secondo le modalità indicate nel D.P.C.M. 13/01/2000 allo scopo, appunto, di accedere ai percorsi di inserimento mirato, viene anche considerata la capacità o meno della persona disabile di sopportare particolari modalità di organizzazione del lavoro come i turni, o il lavoro notturno.
Divieto e non obbligatorietà di prestare lavoro notturno per alcune categorie di lavoratori
L’art. 53 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e l’art. 11 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come modificati dal Decreto Legislativo n. 80/2015, contemplano le categorie di lavoratori per cui sono previsti il divieto e la non obbligatorietà di prestare lavoro notturno.
Particolari tutele sono poi previste per i minori dall’art. 10 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345.
Pertanto si richiamano brevemente di seguito quali sono complessivamente i casi di divieto e di non obbligatorietà della prestazione di lavoro notturno previsti dalla normativa.
E’ assolutamente vietato adibire al lavoro notturno:
- le donne, dalle ore 24 alle ore 6, nel periodo che intercorre tra l’accertamento dello stato di gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino;
- i minori, per un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le 6 o tra le ore 23 e le 7;
- le lavoratrici madri, o, in alternativa, i padri di bambini di età inferiore a tre anni;
- i genitori unici affidatari di minori di anni 12 (in caso di affidamento condiviso tra i due genitori entrambi i genitori possono beneficiare dall’esenzione dal lavoro notturno nei periodi di convivenza con il figlio);
- i genitori adottivi o affidatari di un minore, nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento dei 12 anni di età da parte di quest’ultimo;
- lavoratori che hanno a carico persone con disabilità ai sensi della legge 104/92. Come precisa l’interpello del Ministero del Lavoro n. n. 4/2009 solo il lavoratore che risulti già godere dei benefici della L. n. 104/1992 – o possedere i requisiti per goderne - potrà richiedere l’esonero dal lavoro notturno”.
Come si vede il divieto e/o la non obbligatorietà non contempla le persone con disabilità.
Quando il lavoro e il lavoratore si dicono “notturni”
Le definizioni di lavoro notturno e di lavoratore notturno sono contenute nel D.Lgs 532/1999 (art.2), nel D.Lgs 66/2003 (art 1 comma 2) come modificato dall’art. 41 del D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008.
Il lavoro notturno va inteso come quella attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive, comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino.
Il lavoratore notturno è colui che svolge durante il periodo notturno, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero o colui che svolge in via non eccezionale, almeno una "parte" del suo orario normale durante il periodo notturno. Questa "parte" deve essere definita dalla contrattazione collettiva. In mancanza di specifica disposizione del Contratto Collettivo, è considerato lavoratore notturno chiunque svolga tre ore di lavoro notturno, per almeno 80 giorni all'anno. Questo limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
In definitiva, come precisa la Circolare Ministero Lavoro n. 13/2000, per poter essere considerato "lavoratore notturno", il prestatore di lavoro deve svolgere le proprie mansioni di notte in via normale; la prestazione, quindi, non deve avere carattere di eccezionalità.
Discipline in deroga alla normativa generale, sono previste per particolari categorie di lavoratori, per alcuni settori di lavoro, per questo è sempre necessario verificare quanto previsto dal C.C.N.L.
Normativa di riferimento
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345: “Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro”;
- Circolare Ministero Lavoro e della Previdenza Sociale 14 marzo 2000, n. 13 – “Nuove disposizioni in tema di ricorso al lavoro notturno – Decreto legislativo n. 532 del 26 novembre 1999”;
- Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 - "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro";
- Circolare Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 3 marzo 2005, n. 8 – “Disciplina di alcuni aspetti dell’organizzazione dell'orario di lavoro (D.Lgs n. 66/2003; D.Lgs n. 213/2004)”;
- Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 - "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria" convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Legge 5 febbraio 1999, n. 25 - "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998";
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - interpello 6 febbraio 2009, n. 4 - “art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 11, comma 2 lett. c), D.Lgs. n. 66/2003 lavoro notturno – soggetti che hanno “a proprio carico” un soggetto disabile ai sensi della L. n. 104/1992;
- Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532 - “Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25”;
- Legge 10 dicembre 2014, n. 183: “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80: “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
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di Alessandra Torregiani