Aggiornati gli importi delle sanzioni per non ottemperanza alle norme per il collocamento dei centralinisti non vedenti
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con D.D. n. 77 del 21 settembre 2022 ha aggiornato gli importi delle sanzioni per non ottemperanza agli obblighi in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti di cui alla Legge n. 113/1985
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25 novembre 2022
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale n. 77 del 21 settembre 2022 ha aggiornato gli importi delle sanzioni amministrative per non ottemperanza agli obblighi della Legge 29 marzo 1985, n. 113 in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista.L’art. 10 – comma 5 della legge n. 113/1985 prevede che gli importi delle sanzioni amministrative sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica.
Sanzioni per mancata comunicazione
L’art. 10 – comma 1 della Legge n. 113/85 obbliga i datori di lavoro privati ad effettuare, entro 60 giorni, la comunicazione agli uffici competenti di cui all’art. 5 della legge n. 113/1985 relativa alla installazione-trasformazione e alle caratteristiche dei centralini telefonici, con la precisazione delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati, il numero e le generalità dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista e vedenti, indicando la data in cui sono stati adibiti agli stessi centralini.
La sanzione aumenta e, in base al nuovo D.D. n. 77/2022, va da euro 146,00 ad euro 2.919,84.
Precedentemente, come determinata dal D.D. n. 13 del 31 gennaio 2019, andava da Euro 131,65 ad euro 2.632,86.
Sanzioni per non ottemperanza all’obbligo di assunzione
L’art. 10 – comma 2 della Legge n. 113/85 prevede che i datori di lavoro privati che non ottemperano all’obbligo di assunzione di centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista, sono tenuti al pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa.
La sanzione aumenta e, in base al nuovo D.D. n. 77/2022, va da Euro 29,17 a euro 116,43 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto.
Precedentemente, come determinata dal D.D. n. 13 del 31 gennaio 2019, andava da Euro 26,30 euro a Euro 104,99.
Normativa di riferimento
- Legge 29 marzo 1985, n. 113: "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti";
- Decreto Direttoriale Ministero del lavoro e delle politiche sociali 21 settembre 2022, n. 77.
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di Alessandra Torregiani