La piattaforma elevatrice: approfondimento

La piattaforma elevatrice è un meccanismo di collegamento verticale, alternativo all’ascensore. È stata introdotta per la prima volta nel Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.

27 gennaio 2022

All’articolo 4.2 del decreto è definita: “Per piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte a consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori negli interventi di adeguamento o per superare differenze di quota contenute.”
 
Dall’entrate in vigore del decreto, le case costruttrici, utilizzando anche diversi sistemi di movimentazione, nel rispetto delle norme, hanno introdotto, un’ampia gamma di soluzioni: miniascensori, mini piattaforme, piattaforme con porte, piattaforme con cancelli, piattaforme a traslazione, ecc.; installate non solo per superare dislivelli all’interno delle abitazioni private, ma anche all’eterno, nei condomini e in strutture di diversa tipologia a più piani.
Le loro principali caratteristiche sono: la facilità di messa in opera; la limitata velocità; la movimentazione con uomo a bordo; la mancanza di porte di cabina.
Sono classificate come “macchine” ed i riferimenti relativi all’installazione, all’impiantistica, ai componenti, alla sicurezza, alle certificazioni, ecc. hanno recepito e attuato diverse direttive europee e le specifiche norme tecniche del settore.
 
È interessante notare come nel decreto, che le ha introdotte, le prescrizioni a cui attenersi siano di meno rispetto all’ascensore e al servoscala.
All’articolo 8.1.13 sono date quelle sull’adozione di opportune misure di sicurezza, l’altezza superabile, la velocità, la portata, la dimensione del vano e le misure di sicurezza.
Mentre, per quanto riguarda l’aspetto specifico, attinente alla collocazione e progettazione degli spazi utili all’imbarco e sbarco della piattaforma (pianerottolo/piattaforma di distribuzione antistate) è indicato: “un agevole accesso e stazionamento” e “lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondità tale da consentire un agevole accesso o uscita da parte di una persona su sedia a ruote” (all’art.4.2 del decreto).
 
La mancanza di prescrizioni dimensionali, precise e dettagliate, sebbene non sollevi da garantire le migliori e più efficaci condizioni di utilizzo, consente un’ampia applicabilità, ottenuta con la verifica prestazionale. Cioè, la possibilità d’adozione di molteplici soluzioni tecnico progettuali – del DM 236/89 – per raggiugere l’obiettivo della fruibilità di uno spazio (requisito di accessibilità); dimostrate con gli elaborati progettuali.
Inoltre, è acquisito che le piattaforme, sempre più simili agli ascensori, a questi possono essere assimilate nei requisiti (con: piattaforma di distribuzione antistante di 150x150 centimetri e nei casi di adeguamento 140x140 centimetri). È comunque, sempre necessario, durante la progettazione, confrontare le dimensioni con gli spazi di manovra/rotazione, con i sistemi di apertura (tipologia e verso) e con ogni altro aspetto utile all’efficacia della soluzione.
 
 
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di Giuseppina Carella