Pendenza e lunghezza della rampa inclinata: requisiti

E’ ricorrente il caso di rampe che non sono correttamente realizzate secondo i criteri di accessibilità avendo, tra i casi più frequenti, la pendenza e/o la lunghezza, eccessive

14 luglio 2022

Ma, quali sono i requisiti della lunghezza e della pendenza della rampa inclinata?
È necessario premettere che, sebbene gli elementi dimensionali e le caratteristiche della rampa, siano argomenti tecnici, non di meno, possono contribuire a implementare la conoscenza sul tema dell’accessibilità e accrescere anche la consapevolezza e l’attenzione sull’argomento in favore di tutti.
 
I requisiti sono previsti dalla normativa -DM 236/89-, orientati a consentire una fruizione agevole, autonoma e sicura in particolare per le persone che utilizzano la sedia a ruote. Questi, con le precisazioni per spazi pubblici e privati, infatti sono orientati a contenere lo sforzo nell’uso e a impedire scivolamento e ribaltamento della sedia a ruote.
La pendenza massima consentita è l’8% (cioè per un 1 metro di lunghezza della rampa è superato un dislivello di 8 centimetri e quindi per superare un gradino alto mediamente 14 centimetri, con questa pendenza, serve una rampa lunga quasi 2 metri), ma negli adeguamenti la pendenza può essere superiore. Il rapporto tra pendenza e lunghezza è indicato nel DM 236/89 all’art.8.1.11 – Rampe- che riporta il grafico (ad uso dei tecnici progettisti) della - linea di interpolazione-. Questa definisce il limite massimo al di sotto del quale deve essere il valore del rapporto tra lunghezza e pendenza (per una pendenza dell’8% la lunghezza della rampa può essere di 10 metri; per una pendenza al 12% lunghezza della rampa può essere di 3 metri).
Questi valori, essendo i massimi consentiti, impegnando in uno sforzo significativo nella spinta in salita e nel contenimento della accelerazione in discesa, per chi usa la sedia a ruote manuale.
 
Per questo è necessario un corretto rapporto tra sviluppo lineare (lunghezza) e pendenza che deve essere proporzionato in favore della pendenza (riducendo la pendenza e quindi allungando lo sviluppo della rampa).
Le soluzioni, per i motivi esposti, devono essere ben progettate, anche integrate ed alternative alla rampa di scale, e con le migliori prestazioni nella fruizione, con: pendenza contenuta; uguale pendenza e lunghezza dei tratti di cui si compone lo sviluppo della intera rampa; lunghezza eccessiva ridimensionata con sviluppo in più tratti; idonea collocazione e alternanza dei pianerottoli; l’adozione dei valori massimi del grafico normativo – linea di interpolazione- solo in mancanza di alternative.
Inoltre, nella pratica progettuale sono applicate le altre le prescrizioni quando esistenti, in ambito regionale e comunale, che possono essere più restrittive rispetto al decreto citato. È, ad esempio, il caso della legge regionale della Lombardia 6/1989 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione” che per aree e percorsi pedonali, prescrive confrontando i limiti precedentemente indiati: per pendenza dell’8% la lunghezza è di 2 metri e per pendenza del 12% la lunghezza è di 50 centimetri; ed ancora per rampe fino a 5 metri la pendenza massima ammessa è del 7% ed oltre i 5 metri la pendenza massima ammessa è del 5%.
Le caratteristiche della rampa non si esauriscono con questi requisiti, sebbene fondamentali, ma, devono riguardare: la sua larghezza; la dimensione e posizione dei pianerottoli intermedi; l’istallazione del corrimano e cordolo di battuta (bordo rialzato); le condizioni del fondo, che deve essere compatto, privo di sconnessioni ed antiscrucciolevole; l’evidenziazione cromatica ed elementi tattilo plantari (percepibili, semplificando, dal tatto dei piedi) in prossimità della partenza e dell’arrivo.
 
Riferimenti normativi

di Giuseppina Carella