La somministrazione del lavoro e il sistema degli incentivi (Interpello 23/2016)
Il Ministero del Lavoro, con l’interpello 23/2016 risponde ad un quesito posto dall’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro
Approfondimenti
10 novembre 2022
Il Ministero del Lavoro, con l’interpello 23/2016 risponde ad un quesito posto dall’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro e chiarisce che:- in caso di assunzione di lavoratore con disabilità in regime di somministrazione la condizione dell’incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti va riferita all’impresa utilizzatrice (e non all’Agenzia del lavoro) e che
- i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore (e non all’Agenzia del lavoro)
- ai fini della copertura della quota d’obbligo (ex art. 3, L. n. 68/1999), il lavoratore con disabilità, assunto in regime di somministrazione, potrà essere computato nell’organico Aziendale solo nel caso in cui l’impiego sia di durata non inferiore a dodici mesimentre, come disposto dal comma 3 art. 34 D.Lgs 81/2015, il lavoratore somministrato non è computato nell’organico aziendale solo per quanto concerne l’applicazione delle normative relative il contratto di lavoro non anche per quelle relative la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro.
Pdf_Testo_Interpello n. 23 del 30/12/2016
Si riporta una utile e ben fatta tabella riassuntiva degli incentivi previsti in caso di assunzione di lavoratori con disabilità, pubblicata sul sito dottrina per il lavoro
Tipo di assunzione | Disabilità | Incentivo | Durata dell’incentivo |
Tempo indeterminato anche in somministrazione | riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% | 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali | 36 mesi |
Tempo indeterminato anche in somministrazione | minorazioni ascritte dalla 1^ alla 3^ categoria di cui alle tabelle annesse al TU delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 915/1978 e ss.mm. | 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali | 36 mesi |
Tempo indeterminato anche in somministrazione | riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% | 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali | 36 mesi |
Tempo indeterminato anche in somministrazione | minorazioni ascritte dalla 4^ alla 6^ categoria di cui alle tabelle annesse al TU delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 915/1978 e ss.mm. | 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali | 36 mesi |
Tempo indeterminato anche in somministrazione | disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% | 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali | 60 mesi |
Tempo determinato almeno di 12 mesi anche in somministrazione | disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% | 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali | per tutta la durata del contratto |
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di Giorgia di Cristofaro