INAIL nota 10322 del 16 novembre 2012

Prestazioni sanitarie in regime comunitario in applicazione dei regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009

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02 novembre 2016

Direzione Centrale Prestazioni Ufficio I
Prot. 10322
ALLE UNITA' CENTRALI E TERRITORIALI
 
Oggetto: Prestazioni sanitarie in regime comunitario in applicazione dei regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 e degli accordi bilaterali nella stessa materia con Paesi extra UE
convenzionati.
 
Con nota dello scorso 6 settembre, il Ministero della salute ha espresso l'esigenza di procedere ad una puntuale distinzione tra le competenze del SSN e quelle dell'INAIL in merito all'erogazione delle prestazioni di natura sanitaria nei confronti degli infortunati e dei tecnopatici. Ciò, allo scopo di chiarire, nell'ambito dei rapporti creditori/debitori con Stati esteri, l'Istituzione competente a effettuare e/o ottenere i dovuti rimborsi per le prestazionisanitarie erogate agli stessi infortunati e tecnopatici.
 
Sulla questione, allo scopo di fornire al suddetto Ministero il richiesto riscontro, si è provveduto a riassumere, a seguito di opportuni raccordi con le Strutture centrali interessate, l'evoluzione del quadro giuridico dell'attuale contesto di riferimento che si riporta, anche al fine di fornire indicazioni al territorio.
Come noto, fino al 1978, la tutela sanitaria differenziata e privilegiata degli invalidi del lavoro è stata garantita dall'INAIL
con la prescrizione ed erogazione di tutte le cure "necessarie ed utili" per il recupero della capacità lavorativa, sia durante l'inabilità temporanea, sia anche dopo la guarigione
clinica e la costituzione della rendita per inabilità permanente. Con la riforma sanitaria di cui alla legge n. 833/1978 è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale
al quale è stata attribuita una competenza generale per l'assistenza sanitaria ai cittadini
compresi gli infortunati sul lavoro e i tecnopatici e sono stati trasferiti i compiti e le funzioni fino ad allora svolti dall'INAIL in favore dei propri assicurati.
Sono rimasti, invece, a carico dell'Istituto la fornitura delle protesi ed i connessi processi
riabilitativi.
Successivamente, si è verificato un processo di progressiva riattribuzione all'INAIL di alcune competenze in materia sanitaria.
In tal senso, l'art. 12 della legge n. 67/1988, ha attribuito all'INAIL, congiuntamente agli
accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico legale in tema di infortunio e malattia professionale, anche l'erogazione delle prime cure ambulatoriali, con oneri a proprio carico, in convenzione con le Regioni.
L'assetto è stato, poi, sistematizzato con il D.Lgs. n. 81/2008, che all'art.9, dopo aver riconfermato quanto previsto dall'articolo 12 della sopracitata legge n. 67/1988 in ordine alle prime cure, nella lettera d bis) prevede che l'Istituto possa erogare prestazioni riabilitative in regime non ospedaliero, previo accordo quadro stipulato in sede di Confe
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Da ultimo, l'Accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 febbraio 2012 ha stabilito,  all'art. 2, che l'INAIL può erogare agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici, con oneri a proprio carico, le prime cure ambulatoriali di cui all' art. 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, con i correlati accertamenti diagnostici e prestazioni specialistiche, e le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, anche in regime residenziale, presso le proprie strutture.
Pertanto, allo stato attuale dell'ordinamento, le prestazioni che l'INAIL è tenuto ad assicurare agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici, per competenza propria ed esclusiva, sono le seguenti:
 
a) prestazioni medico legali;
 
b) prestazioni di assistenza protesica;
 
c) spese di viaggio e di soggiorno sostenute per l'effettuazione di cure idrofangotermali prescritte  dal SSN;
 
Possono, altresì, essere erogate dall'Istituto, presso proprie strutture sanitarie, laddove esistenti, e con oneri a proprio carico, le ulteriori seguenti prestazioni:
 
a1) prime cure ambulatoriali;
 
b1) prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, anche in regime
residenziale.
 
Le prestazioni sub a1) e b1), se erogate da strutture del Servizio Sanitario sono a carico dello stesso e non già dell'INAIL, che, come sopra specificato, ne sostiene gli oneri soltanto se le eroga direttamente per mezzo di proprie strutture.
Ogni prestazione rientrante nei LEA, salvo le eccezioni sopra elencate, è erogata dal Servizio Sanitario Nazionale con oneri a carico di quest'ultimo, anche quando la prestazione stessa sia causalmente ricollegabile ad un infortunio sul lavoro ad una malattia professionale.
Ne consegue che, nel caso di prestazioni sanitarie erogate da uno Stato estero a favore di un lavoratore italiano, una volta definito, ai sensi del Regolamento Europeo di sicurezza sociale, l'obbligo dello Stato Italiano di rimborsare gli oneri delle predette prestazioni, l'individuazione dell'Istituzione statale competente ai fini del rimborso, non può che essere coerente con i principi definiti dall'ordinamento statale così come sopra riassunti.
Pertanto, tutte le prestazioni rientranti nei LEA, siano esse connesse o meno ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale, sono a carico del Servizio Sanitario nazionale.
Sono, invece, a carico dell'INA IL le prestazioni protesiche e quelle medico legali eseguite su richiesta dell'Istituto.
Così ribadito il quadro normativo di riferimento, anche al fine di instaurare con le AASSLL un proficuo rapporto di collaborazione, si invitano le strutture in indiriz
zo ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni richiamate nella presente nota.
Eventuali segnalazioni in relazione alle problematiche operative che dovessero evidenziarsi dovranno essere rappresentate direttamente alle strutture centrali competenti per materia.
 
IL DIRETTORE CENTRALE
F.to dott. Luigi SORRENTIN