Sospensione degli obblighi di assunzione di persone con disabilità

La sospensione degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili è prevista dall'art. 3 - comma 5 della legge 68/99

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11 novembre 2022

La sospensione degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili è prevista dall’art. 3 – comma 5 della legge 68/99 e dall’art. 4 del D.P.R. n. 333/2000. E’ concessa dai servizi competenti qualora il datore di lavoro stia attraversando un periodo di crisi aziendale ed occupazionale. Le ipotesi di sospensione degli obblighi occupazionali, originariamente previste dalla legge n. 68/99, sono state progressivamente ampliate ed attualmente sono costituite da:
  • cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione, riorganizzazione,  conversione aziendale o durante le procedure concorsuali: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. Si tratta delle ipotesi previste dagli art. 1 e 3 della legge n. 223/91 riformata dal Decreto Legislativo n. 148/2015 emanato in attuazione della Legge n. 183/2014 (Jobs Act);
  • ricorso ai fondi di solidarietà di settore, per situazioni di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. I fondi di solidarietà, previsti originariamente dall’articolo 2, comma 28, della Legge n. 662/96, sono stati riformati prima dalla legge n. 92/2012 e poi dal Decreto Legislativo n. 148/2015 . Il Ministero del Lavoro con gli interpelli n. 38/2008 e 44/2009 ha esteso la sospensione alle aziende che ricorrono al fondo di solidarietà del settore credito e credito cooperativo;
  • cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, con le stesse modalità previste per il normale intervento integrativo salariale (interpello n. 10/2012);
  • contratti di solidarietà difensivi stipulati per riduzioni dì orario e diretti ad evitare, in tutto od in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. Si tratta dei contratti di solidarietà che rientrano nel campo di applicazione della CIGS. Anche la disciplina dei contratti di solidarietà difensivi o di tipo A previsti dall’art. 1 del Decreto Legge n. 726/84 convertito con modificazioni dalla Legge n. 863/84 è stata riformata dal Decreto Legislativo n. 148/2015 che ha anche cancellato, con l’abrogazione dell’art. 5 del Decreto Legge n. 148/93 convertito con modificazioni dalla Legge n. 236/93,  i contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS che pure potevano godere della sospensione degli obblighi;  
  • apertura delle procedure di mobilità e di licenziamento collettivo (art. 4 e 24 della Legge n. 223/91);
  • procedure incentivanti l’esodo, previste dall’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92/2012 attivabili per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e che intendono procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con proprio personale dipendente al quale mancano non più di quattro anni al raggiungimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia od anticipato (Circolare Ministero del Lavoro n. 22 /2014);
  • assunzione da parte dell’impresa di lavoratori che percepiscono indennità di sostegno al reddito quali Cassa Integrazione, o altra indennità legata allo stato di disoccupazione. Si rileva che questa causa di sospensione non è prevista dalla legge ma è stata introdotta dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2010;
  • cassa integrazione guadagni ordinaria  (circolare Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2010). Con la circolare n. 2/2010, il Ministero del Lavoro, tenuto conto del particolare momento di crisi economica, “rimette ai servizi competenti l’opportunità di individuare strumenti compatibili” per fronteggiare ulteriori situazioni di difficoltà occupazionale, che pur non essendo contemplate dalla norma come cause di sospensione dell’obbligo di riserva, ugualmente rendono inattuabile un immediato assolvimento dell’obbligo, come nelle ipotesi di intervento della cassa integrazione guadagli ordinaria. Pertanto, la cassa integrazione guadagni ordinaria non sospende gli obblighi occupazionali in tutte le Regioni.
La sospensione opera:
  1. per la durata degli interventi, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di Cig straordinaria e in deroga;
  2. in proporzione alla quantità di orario ridotto integrato e limitatamente all’ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di contratti di solidarietà e ricorso al fondo di solidarietà;
  3. in proporzione al numero dei lavoratori per i quali è intervenuta la cessazione del rapporto, per tutta la durata della procedura e per il singolo ambito provinciale nelle ipotesi di ricorso alle procedure incentivanti l’esodo di cui all’art. 4 della legge n. 92/2014;
  4. per la durata della procedura e su tutto il territorio nazionale in caso di  mobilità. La sentenza della Corte di Cassazione (Cass. civ, sez. lav., 16 maggio 2011, n. 10731) conferma che in caso di mobilità non sussiste alcun limite territoriale, non essendovi alcun riferimento all'ambito provinciale nella Legge 68/99. Il Ministero del Lavoro con circolare n. 2/2010 e nota prot. 0003615 del 13 marzo 2012 ribadisce che la procedura di mobilità sospende gli obblighi a livello nazionale in quanto non viene precisata la limitazione all’ambito provinciale a differenza di quanto previsto per le altre ipotesi di ricorso agli ammortizzatori sociali. Nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti la sospensione, decorre dal momento in cui è stata aperta la procedura di mobilità (con l’invio della comunicazione alle RSU, alle RSA ed alle organizzazioni di categoria). Nel caso in cui la procedura di mobilità si concluda con almeno cinque licenziamenti, la sospensione è estesa per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione (6 mesi).
  5. per tutto il tempo per il quale il lavoratore percepisce indennità di sostegno al reddito e nel singolo ambito provinciale in caso di assunzione da parte dell’impresa di lavoratori che percepiscono indennità di sostegno al reddito.
Cessazione della sospensione
La sospensione dell’obbligo di assunzione cessa contestualmente al venir meno della situazione che l’ha originata, con conseguente ripristino dell’obbligo per il datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi competenti.
Entro 60 giorni da tale data, il datore di lavoro presenta la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere.
 
Sospensione per altre categorie protette.
La sospensione degli obblighi occupazionali può riguardare anche i lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della Legge n. 68/1999 (art. 4 – comma 4 D.P.R. n. 333/2000).
 
Modalità di accesso alla sospensione dell’obbligo di assunzione
La sospensione degli obblighi di assunzione opera automaticamente. Pertanto, per usufruire della sospensione, il datore di lavoro privato deve inviare ai servizi competenti una semplice comunicazione corredata dalla copia del provvedimento amministrativo che ammette l’impresa a uno dei trattamenti previsti come causa di sospensione o delle lettere formali dell’azienda di apertura della procedura, nel caso di mobilità e di licenziamento collettivo.
L’art. 18 del Decreto Legge n. 5/2012 (c.d. Decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012, ha innovato l’art. 4 del D.P.R. n. 333/2000 prevedendo la seguente procedura:
  • le imprese che hanno una o più unità produttive in una stessa provincia invieranno la comunicazione al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa;
  • in caso di unità produttive ubicate in più province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa  istruisce la pratica e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell'impresa.
In attesa del provvedimento amministrativo di ammissione a fruire degli ammortizzatori sociali, l’azienda può chiedere al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale, la concessione della sospensione degli obblighi in via transitoria.
Il servizio, valutata la situazione dell'impresa, può concedere la sospensione con provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.
Molti centri per l’impiego hanno predisposto appositi moduli per la comunicazione di sospensione degli obblighi di assunzione e per la domanda di concessione della sospensione temporanea.
 
Normativa di riferimento
  • Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863: “Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali”;
  • Legge 23 luglio 1991, n. 223: “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”;
  • Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148: “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236;
  • Legge 23 dicembre 1996, n. 662: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
  • Legge 12 marzo 1999, n. 68 : "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
  • D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333: "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili";
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: interpello 12 settembre 2008, n. 38 - Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 3, comma 5, L. n. 68/1999 – sospensione dagli obblighi occupazionali – applicabilità della disciplina a sistemi di sostegno del reddito – “Fondo di solidarietà” per il settore creditizio;
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: interpello 15 aprile 2009, n. 44 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 3, comma 5, L. n. 68/1999 – sospensione degli obblighi occupazionali – applicabilità della disciplina;
  • Sentenza della Corte di Cassazione (Cass. civ, sez. lav., 16 maggio 2011, n. 10731);
  • Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 gennaio 2010, n. 2: “Assunzioni obbligatorie. Prospetto informativo di cui al novellato art. 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n.68”;
  • Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: interpello 10 aprile 2012, n. 10 - Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – estensione art. 3, comma 5, L. n. 68/1999 ad imprese in CIGS in deroga;
  • Legge 28 giugno 2012, n. 92: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
  • Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 24 settembre 2014,  n. 22: “Articolo 3, comma 5, legge 12 marzo 1999, n. 68. Sospensione degli obblighi occupazionali per i datori di lavoro che sottoscrivono accordi di incentivo all'esodo previsti dall'articolo 4, commi da 1 a 7 ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
  • Legge 10 dicembre 2014, n. 183: “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
  • Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148: “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
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di Alessandra Torregiani