Ricorso - Accertamento tecnico preventivo
La riforma introdotta dalla Manovra correttiva – entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012 - stabilisce che chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti deve presentare obbligatoriamente, in fase iniziale, istanza di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP).
30 settembre 2022
La normativa, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, ha introdotto una modifica che consiste in una prima fase denominata “accertamento tecnico preventivo” prima di procedere con il ricorso giudiziale vero e proprio.L’accertamento tecnico preventivo va presentato entro, e non oltre, 6 mesi dalla data di notifica del verbale. Questa prima fase, dunque, è contemplata allo scopo di verificare se le condizioni sanitarie dell’interessato sono tali da motivare la sua richiesta.
Anche se ancora non si parla di ricorso giudiziale vero e proprio la procedura si svolge, comunque, davanti al giudice ed è necessaria la presenza del proprio avvocato essendo controversie che non posso essere esperite senza un patrocinio legale.
Premessa
Con il Decreto Legge 16 Luglio 2011, n. 98, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la cosiddetta "Manovra di stabilizzazione finanziaria 2011-2014". Il Decreto è stato coordinato, con modifiche, con la Legge di conversione 15 Luglio 2011, n. 111 (in vigore dal 17 Luglio 2011), recante: "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".
La manovra ha interessato molti settori d'intervento dello Stato nella vita dei cittadini e si è anche pronunciata in materia di contenzioso giudiziario per quanto riguarda gli invalidi civili, ciechi civili e sordi civili, così come pensione di inabilità e assegno di ordinario d'invalidità (INPS). Questi due ultimi benefici si riferiscono alle prestazioni previdenziali concesse ai lavoratori invalidi e sono subordinate alla presenza di requisiti contributivi oltre a quelli sanitari (artt. 1 e 2 Legge 12 giugno 1984, n. 222). Si tratta di due prestazioni economiche, pensione e assegno ordinario d’invalidità, che possono essere concesse soltanto a coloro che svolgo attività lavorativa nel settore privato.
Ricorso nella precedente normativa
In passato il cittadino che ricorreva in giudizio (nel caso non si ritenesse adeguato il giudizio emesso dalle commissione mediche per l'accertamento dell'invalidità civile e l'handicap), presentava ricorso giudiziale entro, e non oltre, 6 mesi dalla notifica del verbale. IL Giudice nominava il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) incaricato della perizia che, una volta effettuata, veniva acquisita agli atti insieme alla documentazione sanitaria allegata dal ricorrente all'atto di presentazione del ricorso giudiziale e alla documentazione presentata dalla controparte; si partiva, dunque, direttamente con il ricorso giudiziale.
Modalità di ricorso a partire dal 1° gennaio 2012
Con l'approvazione del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 15 Luglio 2011, n. 111, è stato modificato il Codice di procedura civile (CPC) introducendo l'articolo 445-bis. Dall'applicazione della nuova normativa scaturiscono innovazioni importanti sull'iter procedurale relativo ai contenziosi in materia di invalidità, sia civile che lavorativa.
L’art. n. 445 bis del Codice di procedura Civile sancisce per le controversie in materia di invalidità civile - cecità civile - sordità civile - handicap e disabilità e per quelle relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84 (pensione di inabilità e assegno ordinario d’invalidità Inps), l'obbligatorietà dell'Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) - prima dell’eventuale presentazione di ricorso giudiziale - ai fini della verifica delle condizioni sanitarie esibite a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio.
La riforma introdotta dalla Manovra correttiva - entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012 - stabilisce che chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti deve presentare, entro e non oltre 6 mesi dalla data di notifica del verbale, istanza di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP). In altre parole, non si procede inizialmente alla presentazione del ricorso introduttivo per il giudizio (necessario in caso di ricorso giudiziale), ma con la nuova procedura deve essere depositata, presso la Cancelleria del Tribunale di residenza, l'istanza di Accertamento Tecnico Preventivo allo scopo di verificare preventivamente le condizioni sanitarie che possano o meno legittimare la richiesta dell’interessato. Il giudice procede secondo le disposizioni sulla consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite e secondo le previsioni inerenti la consulenza tecnica d'ufficio (CTU).
La consulenza tecnica preventiva avrebbe come obiettivo la possibilità di accordo tra le parti senza dare immediatamente inizio al contenzioso giudiziale.
L’Accertamento Tecnico Preventivo è la condizione obbligatoria per poter procedere con la domanda. Il giudice, qualora rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato effettuato oppure che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico o di completamento dello stesso.
Un vota concluse le operazioni di consulenza il giudice, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (CTU).
In assenza di contestazione il giudice - salvo che non ritenga di procedere alla rinnovazione della perizia (ai sensi dell'art. 196 c.p.c. **) con decreto pronunciato fuori udienza entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito dell'eventuale dichiarazione di dissenso - omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo quanto indicato nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio (CTU).
Il decreto emesso dal giudice, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato, e subordinatamente alla verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento del beneficio o della prestazione economica, devono provvedere al pagamento delle stesse (in caso di provvidenze economiche) entro 120 giorni dalla notifica.
Nei casi in cui, pur in presenza di accertamento sanitario favorevole all'interessato, venga accertato che non sussistono gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione o della provvidenza, si dovrà comunicare alla controparte i motivi del rigetto della domanda di prestazione o provvidenza; per esempio: superamento del limite reddituale per il diritto alle prestazioni soggette a limiti reddituali erogate per invalidità civile oppure ricovero gratuito a totale spese dello stato, nel caso dell’indennità di accompagnamento, ecc.
In caso di contestazione, la parte che ha depositato dichiarazione di dissenso rispetto all'accertamento del CTU, deve depositare, presso la Cancelleria del Tribunale al quale è stata presentata l'istanza di accertamento tecnico, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della citata dichiarazione, il ricorso introduttivo del giudizio di merito, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
** Codice di Procedura Civile - Art. 196. (Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente).
Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.
Riassumendo, l’iter si articola in due fasi:
La prima fase comporta, obbligatoriamente, la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico preventivo. In caso di non contestazione delle parti, il procedimento si conclude in questa fase. In caso di contestazioni, invece, si procederà con il ricorso giudiziale. In questa seconda fase (cioè in caso di ricorso giudiziale), la sentenza emessa dal giudice è inappellabile, ossia non c’è più la possibilità di ricorre in appello, come invece poteva essere fatto con la normativa previgente.
E’ importante precisare che non c’è l’obbligo, da parte della persona disabile, di procedere con il ricorso giudiziale. In altre parole, nell’eventualità non fosse stata accettata la sua richiesta nella fase dell’accertamento tecnico preventivo, se l’interessato decide di non procedere oltre può fermarsi a quanto deciso in questa prima fase. Diversamente se decide di procedere si dovrà avviare il ricorso giudiziale.
Riferimenti normativi:
- Circolare INPS del 30 dicembre 2011, n. 168 : Accertamento tecnico preventivo obbligatorio - art. 445 bis del codice di procedura civile
- Legge del 15 luglio 2011, n. 111: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
- Art. n. 445 bis del Codice di procedura Civile
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di Gabriela Maucci