Provvidenze economiche per gli invalidi civili

Pensione di invalidità - Assegno mensile di assistenza - Indennità di accompagnamento - Indennità di frequenza

08 aprile 2022

Le provvidenze economiche sono concesse dopo la verifica dei requisiti sanitari effettuata dalla commissione medica dell'Asl e successivamente convalidata dalla commissione medica dell'Inps.

A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, corredate di certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, debbono essere inoltrate all'INPS esclusivamente per via telematica.

Ai fini dei benefici economici è richiesto un grado minimo di invalidità pari o superiore al 74%. Ad ogni modo, secondo la percentuale di invalidità riconosciuta le provvidenze economiche previste per gli invalidi civili sono:

Pensione di invalidità 
Con percentuale del 100% e di età non inferiore ai 18 anni e non superiore 67 anni.
  • è compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
  • Il beneficiario deve avere compiuto 18 anni
  • al compimento dei 67 anni di età la pensione si trasforma in assegno sociale
  • non è soggetta ad IRPEF
Assegno mensile di assistenza
Con percentuale dal 74% al 99% e di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 67 anni.
  • Il beneficiario deve avere compiuto 18 anni
  • al compimento 67 anni di età l'assegno si trasforma in assegno sociale
  • non è soggetto ad IRPEF
Indennità di accompagnamento 
E' concessa agli invalidi civili totali (100%), non autosufficienti, senza limite di età e al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età dell'interessato.
Quindi non è soggetta a reddito e spetta anche ai minori di 18 anni e oltre i 67 anni.
  • non è soggetta ad IRPEF
Indennità di frequenza 
Il beneficio è previsto solo per i minori di 18 anni ai quali sia stata riconosciuta difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria età. E' concessa anche ai minori ipoacusici.
Il diritto a percepire l'indennità è subordinato alla frequenza di una scuola o di un centro specializzato nel trattamento terapeutico o riabilitativo.
  • non è soggetta ad IRPEF

     

 Tabella delle provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi civili

 

  Da 0 a 18 anni

 Da 18 a 67 anni

 Dopo i 67 anni       

Invalidi civili  - Indennità accompagnamento 
- Indennità frequenza
- Pensione di invalidità   o
    Assegno mensile 
- Indennità accompagnamento
- Assegno sociale
- Indennità accompagnamento

Sordi civili
- Indennità comunicazione- Pensione non reversibile
- Indennità comunicazione 
- Assegno sociale
- Indennità comunicazione
Ciechi assoluti- Indennità accompagnamento- Pensione ciechi assoluti
- Indennità accompagnamento
- Pensione ciechi assoluti
- Indennità accompagnamento
Ciechi parziali- Pensione ciechi parziali 
- Indennità speciale
- Pensione ciechi parziali
- Indennità speciale
- Pensione ciechi parziali
- Indennità speciale


NOTE

Limiti reddituali
Per avere diritto alla pensione d'invalidità, all'assegno mensile e all'indennità di frequenza non bisogna superare un determinato limite di reddito stabilito annualmente dalla relativa normativa.

Condizione economica
E' richiesto che l'interessato si trovi in stato di bisogno economico, che viene rapportato all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), prendendo in considerazione solo il reddito personale, senza considerare quelli del nucleo familiare di cui fa parte (art. 10, coma 5 della Legge 9 agosto 2013, n. 99). Vengono considerati i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all'IRPEF e sono valutabili al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. 

Obblighi periodici - Autocertificazione annuale per i titolari di indennità di accompagnamento
Ogni anno, gli invalidi civili totali titolari di indennità di accompagnamento devono sottoscrivere la dichiarazione di responsabilità che attesti la sussistenza o meno di ricovero in istituto e, in caso affermativo, se lo stesso è a titolo gratuito o a pagamento.

Obblighi periodici -Autocertificazione annuale per i titolari di assegno mensile di invalidità
Anche in questo caso, ogni anno, gli invalidi civili parziali, di età compresa fra i 18 e i 65 anni, titolari di assegno mensile di assistenza devono presentare una dichiarazione che annua, tesa a verificare la persistenza dei requisiti previsti.

In questo caso per il diritto all'assegno mensile di assistenza, il requisito, (oltre alla percentuale di invalidità e il limite di reddito), non è più l'iscrizione alle liste speciale di collocamento e di essere incollocati al lavoro ma bensì di non svolgere attività lavorativa.



RIFERIMENTI NORMATIVI
  • Circolare Inps del 21 aprile 2017, n. 74Prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità. Non computabilità del reddito da casa di abitazione.
     
  • Legge 30 marzo 1971, n. 118: "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" (G.U. 2 aprile 1971, n. 82)
     
  • Legge 11 febbraio 1980, n. 18: Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (G.U. del 14.02.80, n. 44)
     
  • Legge 21 novembre 1988, n. 508: Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti (G.U. del 25.11.1988, n. 277)
     
  • Decreto Legislativo, 23 novembre 1988, n. 509:   Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge 26.06.1988, n. 291 (G.U. 26 novembre1988, n. 278)
     
  • Legge 11 ottobre 1990, n. 289:  Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 1990, n. 243)
     
  • Ministero dell’Interno - Decreto Ministeriale 31 ottobre 1992, n. 553: "Regolamento recante disposizioni per l’accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte dei mutilati ed invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti, nonché per l’eventuale revoca delle prestazioni e per la disciplina del diritto di opzione, in attuazione dell’art. 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407" 
    (Pubblicato nella G.U. 30 gennaio 1993, n. 24)



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di Gabriela Maucci