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Anche se con le modifiche apportate dal DL n. 90/2014, non si prevede più la presentazione della domanda in via amministrativa, tutti i destinatari delle nuove disposizioni sono tenuti a presentare al raggiungimento del 18° anno il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente
11 novembre 2020
L'articolo 25 della legge n.114/14 - di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 - ha introdotto ulteriori novità per le persone invalide. In particolare, nell'ambito delle provvidenze economiche concesse per invalidità civile sono stati disposti alcuni cambiamenti rilevanti alle norme, fino ad oggi in vigore, per quanto concerne i minori titolari di indennità di frequenza, indennità di accompagnamento e indennità di comunicazione.
Invalidi maggiorenni titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione
Il comma 6 della legge n. 114/14 (legge di conversione del decreto legge n.90/14) ha stabilito che sono attribuite al compimento della maggiore età, e senza ulteriori accertamenti sanitari, le prestazioni economiche concesse agli invalidi maggiorenni, (ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore).
I destinatari i questo beneficio sono:
Con il Messaggio n. 7382 dell' 1 ottobre 2014, l'Inps ha fornito le istruzioni per l'attuazione di quanto previsto dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014 (di conversione del decreto legge n. 90/2014) a beneficio dei minori - già titolari di indennità di accompagnamento o comunicazione nonché quelli rientranti nelle previsioni di cui al DM 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down (comma 6 dell'art. 25) - in occasione del raggiungimento della maggiore età, prevedendo la sola necessità dell'accertamento dei requisiti socio-reddituali (modello AP70) per attribuire il diritto alle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni.
Diversamente da quanto previsto per l'indennità di frequenza (art. 25, comma 5), nella fattispecie in esame è quindi richiesto l'accertamento della sola sussistenza degli altri requisiti socio-reddituali previsti dalla legge.
Tutti i destinatari delle nuove disposizioni saranno in ogni caso tenuti a presentare tempestivamente - al raggiungimento del 18° anno di età - il Modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente. Ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d'ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età.
In altre parole, anche se per effetto delle modificazioni apportate al DL n. 90/2014, in sede di conversione, non è più necessaria la previa presentazione della domanda in via amministrativa, tutti i destinatari delle nuove disposizioni sono tenuti a presentare tempestivamente - al raggiungimento del 18° anno di età - il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente. Ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d'ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età. Sarà cura dell'Istituto informare i soggetti interessati con apposita comunicazione.
La presentazione del Modello AP70 comporta soltanto la verifica dei requisiti socio-reddituali per l'erogazione delle prestazioni economiche destinate ai maggiori di 18 anni titolari di indennità di accompagnamento e comunicazione; quindi non è necessario presentare o compilare altra documentazione diversa dal modello sopra indicato (AP70).
Minori titolari d'indennità di frequenza
Tali prestazioni vengono riconosciute in via provvisoria ai cittadini già titolari d'indennità di frequenza qualora abbiano provveduto a presentare la relativa domanda amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento del diciottesimo anno di età. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa.
Riferimenti INPS
Messaggio Inps del 01-10-2014, n. 7382: Semplificazioni per i minori invalidi. Art. 25 del DL 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.114 - Minori titolari d’indennità di accompagnamento o di comunicazione.di Gabriela Maucci
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